Un’altra vittoria della giustizia ed un altro schiaffo alla ottusa ostinazione dell’amministrazione finanziaria. Come per il difetto di sottoscrizione anche per il quadro RW e per il relativo raddoppio dei termini diaccertamento, non bastavano le decine di sentenze delle Corti di merito, ma occorreva la pronuncia della Cassazione, che puntualmente è arrivata affermando che il raddoppio dei termini non ha valenza retroattiva.
Personalmente lo scrivevo e lo sostenevo in giudizio sin dal 2010 e la dottrina era unanime nel ritenere che la norma non aveva una natura procedurale perchè appunto incidente sulla formazione della prova.
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2662 depositata il 02.02.2018, giorno della “Candelora” (dal raddoppio siamo fora), ha stabilito che la disposizione introdotta con il DL 78/2009 non ha efficacia retroattiva, smentendo la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate diciamo così, fondata, (rectius: pretestualizzata), e poi la chiamano compliance, sulla natura procedurale della disposizione normativa e che secondo i Supremi Giudici “porrebbe il contribuente, … in condizione di sfavore, pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione”.