Nel 2020 continuiamo a parlare di
quadro RW di
irretroattività della norma e tutto ciò dopo che la Cassazione si è reitaratamente espressa sull'argomento.
All'università mi avevano spiegato che cosa fosse la
nomofilachia e cioè, in diritto,
il compito di garantire l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto in uno stato, termine che a qualcuno deve essere sfuggito, durante il corso di studi considerato che l'amministrazione finanziaria continua ancora a contestare la compilazione del quadro RW anche per i periodi antecedenti al 2009.
La
Commissione tributaria provinciale di Rimini, con la
sentenza 514/2019, si è anch'essa espressa sull'argomento accogliendo (invero ormai da tempo) le doglianze del contribuente e segnatamente accogliendo la intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere di rettificare l'annualità di imposta relativa al 2008 e ritenendo assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Fra gli altri motivi di doglianza (ritenuti assorbiti), ci si lamentava del fatto che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero, quadro RW, e l’IVAFE
confliggessero con le libertà fondamentali del mercato unico dell’UE.
A tal proposito cogliamo l'occasione per informarvi che l'AIDC (sezione di Milano) ha denunziato alla Commissione UE (denunzia n.14 del 12/12/2019), la compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell’Unione Europea, facendo rilevare che il monitoraggio fiscale, impone di indicare nella dichiarazione dei redditi
informazioni già note all’Amministrazione finanziaria italiana (grazie alle norme sullo scambio automatico d’informazioni),
la complessità degli adempimenti richiesti e la sproporzione delle sanzioni applicabili.
Secondo la citata associazione tali disposizioni violerebbero i principi di libertà dei movimenti di capitale, di libertà di circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento, nonché il principio di proporzionalità, non resta che vedere quale sarà il verdetto di chi il diritto lo conosce e lo applica.
Unica nota dolente rilevabile dalla allegata sentenza riguarda la compensazione delle spese "...
attesa, al momento dell'instaurazione della vicenda processuale, l'incertezza sull'interpretazione della norma. "
Ed io che avevo capito che il principio di irretroattività delle norme, (fatte le opportune eccezioni), fosse per l'appunto un principio ...
rw-ante-2009.pdf