RW: CHI DEVE COMPILARLO SE IL TRUST DETIENE ATTIVITA' ALL'ESTERO
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RW: CHI DEVE COMPILARLO SE IL TRUST DETIENE ATTIVITA' ALL'ESTERO

RW: CHI DEVE COMPILARLO SE IL TRUST DETIENE ATTIVITA' ALL'ESTERO

22 APR 2017
Con l'avvicinarsi della scadenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi, tornano i quesiti sulla compilazione del quadro RW e sul Trust che detiene attività finanziarie all'estero.
Ovviamente non vi sono più dubbi sul fatto che il Trust rientri nel novero dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, ma la questione principale e più controversa investe i beneficiari del Trust.
L'amministrazione finanziaria ha affrontato detta questione nella Circolare n. 38/E del 2013, documento che non ha chiarito tutti i dubbi, ma che ha certamente sviscerato la questione individuando i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW in relazione ed in funzione dei beneficiari del Trust. 
In altri termini l'Agenzia ha chiarito che l'obbligo dichiarativo non spetta solo al trust, ma bensì anche al titolare effettivo.
Infatti secondo le nuove disposizioni normative, detto obbligo dichiarativo (quadro rw) da parte del trust ha carattere residuale, rispetto all'obbligo incombente sul titolare effettivo e l’obbligo di dichiarazione degli investimenti in trust, incombe sul titolare effettivo solo quando il beneficiario è individuato e ha un diritto soggettivo sui beni in trust.
Diversa è invece l’ipotesi in cui i beneficiari del Trust non siano stati individuati, ipotesi nella quale il quadro RW dovrà essere compilato dal Trust.
Nel citato documento di prassi l’agenzia ha inoltre precisato che relativamente ai trust trasparenti residenti – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione degli stessi – gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti”.
In altri termini la segnalazione spetterebbe al trust, che però risulta esonerato allorquando l’obbligo dichiarativo, ai fini RW, incomba sui titolari effettivi.
La prassi dell’amministrazione finanziaria ha quindi fatto rilevare che l’elemento oggetto di valutazione deve essere il beneficiario del fondo o meglio il futuro destinatario del fondo di dotazione del Trust e non l’attribuzione del reddito, sicché il trust trasparente non attribuisce di per se al beneficiario del reddito la qualifica di titolare effettivo e con la conseguenza che quest’ultimo e cioè il beneficiario del reddito, non risulta  tenuto all’obbligo dichiarativo degli investimenti in trust, obbligo che invece in tal caso spetta al Trustee.

 
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