RUOLO DEL PM NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA
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RUOLO DEL PM NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

15 DIC 2021
Nelle linee guida 17.11.2021, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione fornisce indicazioni sul ruolo del PM nella crisi d'impresa tra legge fallimentare, Codice della crisi e DL 118/2021.
La composizione negoziata della crisi d'impresa, di cui al DL 118/21 convertito, è un procedimento di mediazione stragiudiziale il cui requisito oggettivo è "omnicomprensivo", abbracciando tutte le possibili tipologie della crisi, da quella embrionale a quella dello stato di insolvenza conclamato, sia pur potenzialmente reversibile.
Per tale istituto, ai sensi dell'art. 6 co. 4 del DL 118/2021, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al co. 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
L'indicazione fornita dalla Procura Generale è quella evidenziante che dalla pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata, fino all'archiviazione della stessa, si impedisce (soltanto) l'apertura della procedura di liquidazione, ma non l'instaurazione o la prosecuzione dei procedimenti per il fallimento o l'accertamento dello stato di insolvenza.
Ne deriva che, nel corso del procedimento di composizione, il PM può depositare richiesta per il fallimento, o mantenere ferma quella già depositata ed anche chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, le misure cautelari di cui all'art. 15 co. 8 del RD 267/42.
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