Art. 3 del .D.L. 119/2018 Definizione agevolata ruoli (Rottamazione ter)
Tale articolo prevede la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzie delle riscossione dal 1 gennaio 200 al 31 dicembre 2017, tramite il pagamento del debito, senza sanzioni ed interessi, delle somme affidate dall’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e maturate a favore dell’Agente della riscossione a titoli di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive.
L’art. 3 del D.L. 119/2018 specifica che:
entro il 30 aprile 2019 il soggetto presenti la dichiarazione DA-2018 (modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 6 novembre 2018) al fine di manifestare la propria volontà di avvalersi di tale procedura, di fornire l’indicazione del numero di rate scelto e di comunicare l’impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti relativi a tali carichi.
Tale dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti che, tramite i pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute in relazione ai carichi in esame ed intendono beneficiare degli effetti della definizione;
entro il 30 giugno 2019 l’Agente della riscossione comunica l’importo totale dovuto e le eventuali singole rate richieste;
entro il 31 luglio 2019 il contribuente provvede al pagamento dell’intero importo o della 1ª rata pari al 10%.
Il versamento può essere effettuato in massimo 18 rate (con l’applicazione di interessi pari al 2% annuo), di cui la 1ª e la 2ª ciascuna pari al 10% rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2019, le restanti 16 rate di pari importo dall’anno 2020 entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno.
Tramite la presentazione della domanda di definizione vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive.
Per le sanzioni relative a violazioni del codice della strada la definizione agevolata si limita agli interessi.
In riferimento ai soggetti che hanno aderito alle definizioni precedenti, ovvero Rottamazioneex art. 6 D.L. 193/2016 e Rottamazione bis ex art.1 D.L. 148/2017 vengono riaperti i termini.
Nello specifico, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto dai soggetti che hanno aderito alla Rottamazione bis e che, entro il 7 dicembre 2018, hanno provveduto all’integrale pagamento delle somme in scadenza a luglio, settembre ed ottobre 2018. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o la 1ª rata entro il 31 luglio 2019, e le successive 9 rate (con l’applicazione di interessi pari allo 0,3% annuo) con scadenza al 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno e l’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2019 provvederà a comunicare al debitore le nuove scadenza ed i relativi importi dovuti (al netto dei ruoli stralciati in quanto inferiori ad € 1.000,00 ex art. 4 D.L.119/2018).