L'istanza di rottamazione può costituire causa di non punibilità per i delitti di omesso versamento e circostanza attenuante, (con riduzione fino alla metà delle pene), per le altre fattispecie delittuose previste dal d.lgs 74 del 2000.
Queto è il mio pensiero circa l'applicazione della novella legislativa e vi spiego perchè.
L'art. 13 del dlgs 74/2000, al comma 1, prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento di Iva, di ritenute e di indebita compensazione, qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, siano stati integralmente pagati prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
La ratio della disposizione è quella di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell'erario prima del processo penale.
L'art. 13-bis del dlgs 74/2000 prevede poi che per i reati disciplinati dal dlgs 74/2000, le pene sono ridotte fino alla metà e le pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo decreto non sono applicate qualora "i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti" prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Ma allora se l'applicazione dei benefici è legata all'estinzione integrale del debito tributario (compreso sanzioni e interessi), è altresì vero che lo stesso legislatore, con la normativa sulla rottamazione dei ruoli, ha anche previsto la facoltà di estinguere i propri debiti tributari beneficiando delle prescritte riduzioni, onde per cui mi pare logico poter affermare tale principio fondandolo sul presupposto che la legge introduttiva dei benefici per la rottamazione non ha una minore valenza rispetto a quella prescritta per la punibilità o meno conseguente al mancato pagamento.
A fronte di questo assordante silenzio da parte degli interpreti deputati (Agenzia ed Equitalia), occorre che la dottrina, con coraggio e sapienza, suggerisca agli stessi, quali sono le motivazioni giuridiche ed economiche sottostanti a tali interpretazione, onde ottenere quei benefici, a mio parere voluti dal legislatore e cioè allargare la base dei soggetti interessati al provvedimento e scaricare le procure di inutili procedimenti penali.
Fabrizio Dominici