Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

09 GEN 2020
Il DL n. 124/2019, con l’articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
 
In particolare, in caso di appalto/affidamento e subappalto viene reintrodotta tra committente e impresa appaltatrice/ affidataria/subappaltatrice la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.
 
Con la conversione in Legge del DL n. 124/2019, l’articolo 4 è stato profondamente rivisto nel tentativo di rendere meno onerosa per il committente l’applicazione della nuova disciplina. In particolare, rispetto alla prima versione del DL n. 124/2019, il committente non è più tenuto al versamento delle ritenute fiscali in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/affidamento/subappalto, tuttavia rimane obbligato ad effettuare controlli sull’operato dell’impresa appaltatrice/affidataria/ subappaltatrice.
 
Al fine di rendere possibile il predetto controllo viene previsto a carico dell’impresa che effettua i versamenti, l’obbligo di effettuare gli stessi con distinte deleghe di pagamento (Mod. F24) per ciascun committente.
 
Pertanto, i sostituti d’imposta, residenti in Italia,
 
  • che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da
  • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma,
 
sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute
 
  • su redditi di lavoro dipendente, su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, nonché di Addizionale regionale e comunale,
  • trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
 
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
 
SOGGETTI OBBLIGATI
Le nuove disposizioni riguardano sostituti d’imposta:
  • enti pubblici e privati e società indicati nell’art. 73, comma 1 del TUIR (soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società);
  • società ed associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR (società di persone, società di fatto associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, società di armamento, imprese familiari);
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
  • condominio.
 
TERMINI DI INVIO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO E DELLE INFORMAZIONI AL COMMITTENTE.
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici
 
  • al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle stesse,
  • entro i 5 giorni lavorativi successivi al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate;
 
devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
 
  • le deleghe di pagamento (Mod. F24);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio
 
  • delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori e dettaglio delle ore prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute effettuate) che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da parte del committente.
 
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Qualora alla data di previsto invio al committente delle deleghe di pagamento e delle informazioni previste,
 
  • sia maturato da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, e
  • l’impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici
 
  • non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, ovvero
  • risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,
 
il committente deve
 
  • sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria
 
  • sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero
  • per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla   documentazione trasmessa;
 
  • darne comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti, entro novanta giorni.
 
 
In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
 
RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in capo al committente in relazione alla
 
  • richiesta all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici di copia delle deleghe di pagamento - Mod. F24 e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio,
  • sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di mancata trasmissione da parte dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori ovvero di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall’impresa,
 
il committente è obbligato al
 
  • pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché
  • al tempestivo versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.
 
Si ricorda che l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice in caso di
 
  • mancata effettuazione delle ritenute al lavoratore, è soggetta ad una sanzione pecuniaria pari al 20% dell’ammontare di ritenute non trattenuto (art. 14, D.Lgs n. 471/1997);
  • omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate, è passibile della sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze (art. 13, D.Lgs n. 471/1997)
 
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’
Ai sensi del comma 5 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, la nuova disciplina non si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione (una sorta di DURC fiscale), al committente la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
 
  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate.
 
La certificazione ha validità 4 mesi dalla data del rilascio.
 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI
Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a
 
  • contributi previdenziali e assistenziali e
  • premi assicurativi obbligatori,
 
maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Il riferimento normativo è a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
 
E’ prevista un’eccezione al divieto di compensazione. Infatti, la nuova disposizione non si applica alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici in possesso dei requisiti di “regolarità fiscale” certificati dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta dei requisiti già previsti dal comma 5 del nuovo articolo 17-bis del D.Lgs n. 241/1997 sopra citati.
 
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