La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18910/18, pubblicata il 17 luglio, ha stabilito che la ritenuta d'acconto può essere dedotta anche in assenza della prescritta certificazione, se chi l'ha subita può dimostrare con mezzi equipollenti (atto notorio, fatture e versamenti bancari) che l’imposizione fiscale è già avvenuta a monte.
Secondo i Giudici insomma vale l’articolo 22 del dpr 917/86 che prescrive che è sufficiente che le ritenute siano state «operate» affinché possa avvenire lo scomputo.
non-ci-vuole-lattestazione-per-la-r.a..pdf