Le sezioni unitedellaCorte di Cassazione, con la sentenza 10378/19, hanno stabilito che se il contribuente riceve il corrispettivo per il servizio prestato al netto della ritenuta d’acconto, non può rispondere del mancato pagamento da parte del sostituto d’imposta.
Secondo i giudici il dovere di versamento della ritenuta costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta che lo ricordiamo la legge pone a carico del solo sostituto, mentre la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del dpr 602/73 è condizionata in modo esplicito alla circostanza che la ritenuta non sia stata effettuata.
In altri termini, ogni qualvolta in cui si riuscirà a dimostrare di aver ricevuto l'importo al netto della ritenuta d'acconto, ciò sarà sufficiente per dimostrare la non debenza della ritenuta non versata dal cliente.