Non serve la certificazione del sostituto per scomputarsi la ritenuta subita.
L'Agenzia delle Entrate ha formalizzato la risposta nel question time di marzo, in cui era stato espressamente richiesto allaAgenzia delle entrate quale comportamento tenere in casodimancato ricevimento della certificazione attestante il corretto versamento della ritenuta.
L'Agenzia richiamando la propria risoluzione n. 68/E del 18 marzo 2009, ha dichiarato che:
l'esibizione della fattura
insieme con la documentazione bancaria attestante l’importo incassato dal sostituito
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la documentazione si riferisce a tale fattura, che deve essere stata anche ritualmente annotata,
sono documenti idonei allo scomputo della ritenuta, anche senza il ricevimento della relativa certificazione.