CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RITENUTA D'ACCONTO SEMPRE SCOMPUTABILE

02 APRILE 2016
Non serve la certificazione del sostituto per scomputarsi la ritenuta subita.
L'Agenzia delle Entrate ha formalizzato la risposta nel question time di marzo, in cui era stato espressamente richiesto allaAgenzia delle entrate quale comportamento tenere in caso di mancato ricevimento della certificazione attestante il corretto versamento della ritenuta
L'Agenzia richiamando la propria risoluzione n. 68/E del 18 marzo 2009, ha dichiarato che:
  • l'esibizione della fattura
  • insieme con la documentazione bancaria attestante l’importo incassato dal sostituito
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la documentazione si riferisce a tale fattura, che deve essere stata anche ritualmente annotata,
sono documenti idonei allo scomputo della ritenuta,  anche senza il ricevimento della relativa certificazione.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541 388003 Fax +39 0541 1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa