RITENUTA D'ACCONTO: NON C'E' RESPONSABILITA' SOLIDALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RITENUTA D'ACCONTO: NON C'E' RESPONSABILITA' SOLIDALE

RITENUTA D'ACCONTO: NON C'E' RESPONSABILITA' SOLIDALE

27 MAG 2017

La Commissione tributaria provinciale di Sondrio con la sentenza n. 58/02/2017 ha affermato che non esiste la responsabilità solidale del professionista (con il cliente), relativamente al mancato pagamento della ritenuta d'acconto, purchè il professionista dimostri di aver percepito il compenso al netto della ritenuta d’acconto.
Secondo i Giudici della provinciale, la previsione normativa in argomento, prevede la responsabilità solidale nel solo caso in cui il sostituto eroghi il compenso comprensivo della ritenuta d'acconto, cioè senza trattenere la prescritta ritenuta.
Sul medesimo punto si è anche espressa la giurisprudenza di merito confermando la linea favorevole nei riguardi dei percettori chiamati a rispondere per le ritenute d’acconto operate ma non versate dal proprio sostituto.
Il caso tipico è quello del lavoratore dipendente o del libero professionista destinatari di una contestazione volta a disconoscere lo scomputo delle ritenute d’acconto che, pur se effettivamente operate dal sostituto d’imposta, sono state da quest’ultimo trattenute ma non versate all’Erario.
Tali riprese sembrerebbero, a prima vista, porsi in contrasto con la previsione dell’articolo 35 del Dpr 602/73, che espressamente limita la responsabilità solidale del sostituito alle sole ipotesi di ritenuta a titolo d’imposta non operata e non versata nonché alla sola fase della riscossione.
Ricordiamo che queste riprese sono state considerate pienamente legittime dalla giurisprudenza maggioritaria che, con il costante avallo della Cassazione, ha ritenuto che il sostituito d’imposta debba considerarsi obbligato in solido con il sostituto, essendo la solidarietà tributaria correlata al momento stesso di emersione del reddito imponibile e non limitata alla sola fase della riscossione come, previsto dal citato articolo 35 del Dpr 602/1973. 
Il percettore sostituito rimane pertanto, al pari del sostituto, sottoposto al potere di accertamento e a tutti i correlati oneri, fermo restando il suo diritto di regresso verso il sostituto che abbia omesso di versare gli importi trattenuti (Corte di cassazione, n. 12076 del 13 giugno 2016 e la n. 9933 del 14 maggio 2015).
Il rischio di doppia imposizione a cui rimane soggetto il sostituito salta agli occhi ove si consideri che il mancato versamento delle ritenute rappresenta di solito uno dei primi segnali del successivo acclarato stato di insolvenza del sostituto.
Infatti, secondo i giudici milanesi ((Commissione tributaria regionale di Milano, 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16, Commissione tributaria regionale di Milano, 11 gennaio 2016, n. 23/49/16), acquisita la prova che le ritenute d’acconto siano state effettivamente operate, che il sostituito abbia ricevuto il proprio compenso al netto delle ritenute e che il sostituto abbia effettivamente acquisito la provvista necessaria a far fronte all’obbligo di versamento, il sostituto resta il solo soggetto responsabile nei confronti dell’amministrazione finanziaria (Commissione tributaria regionale di Palermo, 26 maggio 2016, n. 2047/25/16 ).
Tenendo conto dell’indirizzo maggioritario della Suprema corte, in sede di impugnazione delle riprese in esame,va comunque evidenziata l’opportunità di proporre la richiesta di disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, stante l’assoluto difetto di colpevolezza in capo al sostituito, come riconosciuto dalle sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano, 13 dicembre 2016, n. 6716/45/2016 e dalla Commissione tributaria regionale di Milano 22 luglio 2016, n. 4377/01/2016).

ctp-sondrio-ritenute.pdf

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