Il Tribunale di Bologna ha stabilito che ai sensi del disposto di cui all’articolo 1497, comma primo, del codice civile “quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento“.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità infatti, il valore economico della partecipazione sociale, acquista rilievo solo ed esclusivamente nella misura in cui il cedente si sia esplicitamente obbligato, nei confronti del cessionario, a garantire la permanenza della qualità promessa in relazione all’oggetto della compravendita.
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