La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 3442/11/21 ha stabilito che la risoluzione dell'atto istitutivo del trust e la sottrazione al vincolo del patrimonio apportato al trust è assoggettata all'imposta di registro in misura fissa.
Posto che all'atto di dotazione del trust non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, trattandosi di un atto funzionale al successivo trasferimento ai beneficiari, che non esprime alcuna capacità contributiva, neppure l'atto che scioglie tale vincolo può essere assoggettato all'imposta proporzionale.
In questi termini si era già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 30.3.2021 n. 8719, secondo cui, in caso di rinuncia irrevocabile alla posizione di beneficiario di un trust, viene meno la fattispecie impositiva perché, "non essendovi allora più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo" e la retrocessione al disponente dei beni segregati "è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi".
Anche l'Agenzia delle Entrate pare aver accolto tale ricostruzione nella risposta a interpello 18.5.2021 n. 352, ove ha statuito che, in caso di revoca dell'atto istitutivo del trust, con retrocessione del patrimonio vincolato in trust nella titolarità del disponente, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.