RISOLUZ LEASING SENZA RICONSEGNA DELL'IMMOBILE: L'IMU SPETTA AL LOCATORE
28 MAG 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 13793 del 2019 ha stabilito che il pagamento dell’Imu, in caso di risoluzione di un contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni senza la contestuale riconsegna dell’immobile, spetta al locatore. Sul punto i giudici richiamano l'art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011 il quale prevede che il soggetto passivo Imu relativamente agli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, è il locatario. Tale soggettività passiva si configura a decorrere "dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto" di leasing. Da ciò, rilevala Suprema Corte, “ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore". Il legislatore ha, infatti ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.