Le
sezioni unite della Cassazione risolvono un annosa questione circa la legitttimità della procura, stabilendo che è speciale, dunque
valida per proporre il ricorso per cassazione, la procura alle liti in cui la firma per autentica risulta apposta dal difensore su di un foglio distinto ma comunque unito all’atto d’impugnazione.
Secondo i Giudici, l’equiparazione alla procura a margine o in calce al ricorso proviene dalla legge 141/97, (pesa il principio della collocazione topografica), secondo cui
è certo che il potere di rappresentanza del legale proviene dalla parte e si presume che la procura si riferisca al giudizio cui l’atto accede, a meno che non sia del tutto evidente il contrario.
Ricordano poi i Giudici che la separazione della procura dall’atto sarà la regola generale quando lo strumento telematico diventerà l’unico utilizzabile anche in Cassazione.
In sostanza, è valida la procura sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata dal difensore e
conferita con un atto che è sì separato ma «materialmente congiunto» al ricorso per cassazione, «in ogni stato e grado del giudizio»
formula tanto ampia da contenere riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito ma consente di ritenere compresa la facoltà di proporre anche il ricorso per cassazione, perchè nel dubbio la procura va interpretata in modo che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
speciale-la-procura-che-non-richiama-il-giudizio-di-legittimita-ma-ogni-stato-e-grado.pdf