Rinnovo contrattuale Metalmeccanici Industria
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
Rinnovo contrattuale Metalmeccanici Industria

Rinnovo contrattuale Metalmeccanici Industria

10 GEN 2017
Riferimenti Normativi:
  • Ipotesi di accordo del 26 novembre 2016
In data 26 novembre 2016, tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL, FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 5 dicembre 2012 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, scaduto il 31 dicembre 2015.
 
DECORRENZA E DURATA  
L’accordo ha validità per il periodo 2016 – 2019 e scade il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che per quella normativa.
 
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Le Parti hanno convenuto, in via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL, che gli aumenti contrattuali saranno erogati ex post anno su anno e, pertanto, a decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale, si provvederà all’adeguamento dei minimi contrattuali per livello sulla base della dinamica inflattiva misurata tramite “l’IPCA al netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT) applicata ai minimi stessi.
Nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL è previsto un incontro delle Parti per determinare, sulla base dei dati comunicati dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello.
In fase di prima applicazione nel mese di giugno 2017 sarà preso a riferimento il tasso medio di variazione dell’anno 2016 sul 2015.
 
Si sottolinea che, a partire dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data, ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad es. indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
 
MINIMI RETRIBUTIVI
L’ipotesi di accordo prevede la conferma per l’anno 2016 dei seguenti minimi tabellari già in vigore dal 1° gennaio 2015.
 
UNA TANTUM
A favore dei lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017 è stabilita la corresponsione, con la retribuzione del mese di marzo 2017, di un importo forfetario a titolo di una tantum pari ad euro 80,00 lordi. A proposito di tale somma si precisa che:
  • è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuali, ed è quindi comprensiva degli stessi;
  • è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
 
WELFARE AZIENDALE
A sostegno di iniziative di welfare aziendale viene stabilita l’attivazione a favore di tutti i lavoratori dipendenti di piani di flexible benefits (da utilizzare per la spesa, buoni benzina, spese scolastiche ecc. ecc.) nelle seguenti misure massime:
  • 100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;
  • 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;
  • 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.
 
PREMIO DI RISULTATO
L’accordo precisa che l’erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori, sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti a livello aziendale.
 
TRASFERIMENTI
I lavoratori di età superiore a 52 anni, se uomini, e 48 se donne, possono essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale. In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
La disciplina non trova applicazione rispetto ai trasferimenti disposti nell’ambito di un raggio di 25 km dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti.
 
ORARIO DI LAVORO
A proposito dell’orario plurisettimanale, fatti salvi gli accordi aziendali in essere, viene precisato che le successive modalità del recupero, per realizzare la media delle 40 ore settimanali al termine dei 12 mesi dall’attivazione dello stesso, vanno concordate con la RSU. Viene eliminata la disposizione, secondo cui in casi eccezionali di impossibilità del recupero della maggiore prestazione in regime di orario plurisettimanale era consentito alla Direzione aziendale (con adeguato preavviso) concordare con la RSU la riprogrammazione del recupero e/o in tutto o in parte concordare la compensazione delle ore di maggior prestazione non recuperate conguagliando le maggiorazioni già erogate alla percentuale onnicomprensiva del 50% o la destinazione delle ore stesse alla banca ore.
 
In materia di permessi annui retribuiti (PAR), per i lavoratori turnisti viene meno la previsione per cui delle 5 ore di permessi ammesse come fruizione collettiva di riduzione annua, fino a 3 ore possono essere rese non fruibili entro l’anno, in funzione delle esigenze produttive ed organizzative, con pagamento a dicembre o accantonamento nel conto ore individuale.
 
BANCA DEL TEMPO
In caso di disponibilità dei lavoratori alla riduzione del proprio orario di lavoro in prossimità del pensionamento ed anche relativamente alle modifiche intervenute riguardo agli ammortizzatori sociali, è prevista l’opportunità, previa necessaria verifica degli aspetti normativi, fiscali e contributivi, di promuovere una "banca del tempo" che permetta ai lavoratori l’accantonamento delle ore di PAR in conto ore, delle ore di straordinario, nonché le giornate di ferie aggiuntive.
A riguardo, per l’individuazione di opportune soluzioni, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, sarà costituita un'apposita Commissione paritetica con il compito di presentare una proposta operativa, da sottoporre alle Parti nei tempi necessari.
 
FERIE
Per agevolare il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori migranti, fermo restando quanto stabilito dalle parti in sede aziendale, le aziende valuteranno positivamente, considerate le esigenze tecnico-organizzative, l’accoglimento delle richieste (in base all’ordine cronologico di presentazione) dei lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza mediante l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti, nelle seguenti misure:
  • 2% dei lavoratori in forza (con arrotondamento all’unità superiore) per le aziende fino a 150 dipendenti;
  • 3% dei lavoratori in forza con arrotondamento all’unità superiore) per le aziende con più di 150 dipendenti.
Nell’ipotesi di valutazione negativa, l'azienda informerà il lavoratore, che potrà farsi assistere da un componente della RSU, sui motivi del diniego e si adopererà per individuare un'idonea soluzione in relazione alle sue obiettive e comprovate necessità.
 
Vista la possibilità riconosciuta ai lavoratori di cessione volontaria, a titolo gratuito, di una quota di PAR accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili, ai propri colleghi che assistono figli minori che necessitano di cure costanti dovute a particolari condizioni di salute (art. 24 del D.Lgs n. 151/2015), viene assunto l’impegno ad approfondire con le Istituzioni competenti le tematiche riguardanti il trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie/PAR versate in banca solidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero superiore o inferiore a quelle effettivamente necessarie, nonché le modalità di valorizzazione delle ore di ferie/PAR cedute.
 
DIRITTO ALLO STUDIO E LAVORATORI STUDENTI
A partire dal 1° gennaio 2017 sarà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando 7 ore annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
 
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio o per frequentare i corsi di formazione continua saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale vanno arrotondati all'unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame.
 
I lavoratori che intendono frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ) hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale suddetto. Tali permessi potranno essere fruiti anche in un solo anno.
 
La tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori, nonché i permessi retribuiti a carico del suddetto monte ore, risultano i seguenti:
 
 
(*) È possibile fruire di 2 ore di permesso ogni 3 ore di corso.
(**) È possibile fruire di 1 ora di permesso ogni 2 ore di corso.
 
Si precisa che gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire:
  • di 16 ore, non a carico del monte ore, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità;
  • ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso.
 
Il lavoratore deve fare richiesta scritta almeno 1 mese prima dell’inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell’esame che intende sostenere.
 
È prevista l’erogazione da parte delle aziende, durante la frequenza dei corsi, di acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fatto salvo che il presupposto per il pagamento di dette ore è rappresentato dalla regolare frequenza dell’intero corso.
 
I suddetti permessi retribuiti si intendono cumulabili limitatamente al conseguimento di livelli successivi del QEQ.
 
Ai lavoratori studenti sono concessi, previa richiesta, permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (non a carico del suddetto monte ore). I permessi non vengono retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti più di 2 volte nello stesso anno accademico.
 
Si conferma che i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
 
FORMAZIONE CONTINUA
A partire dal 1° gennaio 2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato saranno coinvolti, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, realizzabili secondo le modalità di erogazione individuate da Fondimpresa, elaborando progetti aziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione in tema di sicurezza (art. 37 del D.Lgs n. 81/2008) non rientra in tale computo.
 
Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato entro la fine del 2° anno del triennio, che non siano stati coinvolti nei suddetti percorsi formativi entro la medesima data e per i quali non sia programmato un coinvolgimento entro il 3° anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza delle ore sopra quantificate, 24 ore pro-capite, di cui 2/3 a carico dell'azienda, per partecipare ad iniziative di formazione continua.
 
Con la presente intesa è stato introdotto il diritto soggettivo alla formazione continua, esigibile per iniziative formative sulle quali l’azienda, anche d’intesa con la RSU, ha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare ad iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto aziendale.
 
Per le iniziative formative l’azienda, anche con integrazione delle risorse pubbliche e private a disposizione, sosterrà direttamente i costi fino ad un massimo di 300,00 euro.
 
Per la fruizione del diritto soggettivo, durante il 3° anno del triennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell'azienda, la documentazione necessaria all’esercizio del diritto.
 
Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili con le ore di competenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per esigenze tecnico-organizzative, compreso il superamento della percentuale massima complessiva di assenza contemporanea. Infatti, come anticipato, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per la partecipazione alle iniziative formative (salvo diverso accordo aziendale) saranno il 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative (nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari vanno arrotondati all’unità superiore).
 
PERMESSI PER EVENTI, CAUSE PARTICOLARI ED EX ART. 33, LEGGE N. 104/92
Fermo restando il diritto all’utilizzo di tali permessi, al fine di consentire una migliore programmazione dell’attività aziendale, il lavoratore deve presentare un piano di programmazione mensile degli stessi con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza.
 
 
 
CONGEDI PARENTALI
Ad entrambi i genitori è riconosciuto, per ogni bambino nei primi suoi 12 anni di vita, il diritto al congedo parentale, la cui fruizione può avvenire su base oraria, giornaliera o continuativa.
 
L’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad 1 ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali.
 
La fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore ad 1 giornata lavorativa nel mese di utilizzo.
 
L’esercizio del diritto ai congedi parentali è subordinato alla presentazione (almeno 15 giorni prima) della richiesta scritta al datore di lavoro, con indicazione dell’inizio e della fine del periodo, del certificato di nascita ovvero della dichiarazione sostitutiva.
 
Nell’ipotesi di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, va presentato al datore un piano di programmazione mensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello della fruizione, indicando il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi.
 
In caso di oggettiva impossibilità del rispetto di tali termini, il datore va tempestivamente preavvertito dell’assenza e, comunque, entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e la richiesta scritta con la relativa certificazione va presentata entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza; nell’ipotesi di utilizzo del congedo su base oraria il permesso, in questo caso, non potrà essere inferiore a 4 ore.
 
Le Parti hanno definito i criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e dell’equiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore.
 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nell’ottica del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è prevista la possibilità della sperimentazione dei c.d. break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza tramite brevi momenti formativi (15-20 minuti al massimo) durante l’orario di lavoro, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative.
 
I permessi retribuiti che spettano ad ogni RLS sono stabiliti in:
  • 50 ore annue nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti;
  • 70 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti;
  • 72 ore annue nelle unità produttive che occupano da 301 a 1.000 dipendenti;
  • 76 ore annue nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti.
 
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Dal 1° ottobre 2017 tutti i lavoratori in forza alla stessa data sono iscritti al Fondo mètaSalute, ferma restando la facoltà di rinuncia scritta. I lavoratori assunti successivamente saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile, così come definite dal Regolamento di mètaSalute.
 
Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l'iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.
 
Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione pari a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l'una) a totale carico dell'azienda (viene azzerato il contributo al Fondo a carico del lavoratore), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali.
 
Inoltre, l’iscrizione (secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo) è consentita, con copertura a loro totale carico, ai familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto.
 
La suddetta contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dalla CIG e, per massimo 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo ex Legge n. 223/1991, ovvero ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 604/1966, che beneficiano della NASpI.
 
In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell'azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017 a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l'una).
 
Nell’ipotesi di azienda in cui sussistano forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si applica quanto previso dalla presente intesa.
 
Per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa in sede aziendale si procederà ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo per adeguare, entro il 31 dicembre 2017, la contribuzione a carico del datore in misura non inferiore a 156,00 euro annui.
 
Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano invariate le modalità di contribuzione in essere.
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Non è più prevista la pariteticità della contribuzione al Fondo COMETA (con diminuzione di quella a carico del lavoratore) che, a decorrere dal 1° giugno 2017, è fissata nelle seguenti misure:
  • 2% dei minimi contrattuali a carico azienda;
  • 1,2% dei minimi contrattuali a carico del lavoratore, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.
 
Per favorire l’adesione al Fondo le aziende, una volta all’anno, effettuano la consegna ai lavoratori non iscritti di una scheda informativa con le indicazioni sui vantaggi derivanti dall’iscrizione a COMETA e, a tutti i lavoratori, eventuale materiali informativo.
 
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