Rinnovo contrattuale Dirigenti del Terziario
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Rinnovo contrattuale Dirigenti del Terziario

10 GEN 2017
Riferimenti Normativi:
  • Ipotesi di accordo del 21 luglio 2016
  • Confcommercio, Comunicato n. 53 del 22 luglio 2016
 
In data 21 luglio 2016, tra CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e MANAGERITALIA, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2014.
 
DECORRENZA E DURATA  
Fatte salve decorrenze particolari previste per singoli istituti, il contratto ha validità quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2015 e scade il 31 dicembre 2018, sia per la parte economica che per quella normativa.
 
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Fermo restando la retribuzione minima contrattuale mensile, pari a 3.890,00 euro (che non viene modificato dall’accordo), le Parti hanno convenuto un aumento a regime sulla retribuzione di fatto pari a 350,00 euro lordi complessivi, corrisposti in tre tranches con le seguenti decorrenze:
 
  • euro 80,00 a partire dal 1° gennaio 2017;
  • euro 100,00 a partire dal 1° gennaio 2018;
  • euro 170,00 a decorrere dal 1° dicembre 2018.
 
Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.
 
Rispetto al passato, quindi, l’assorbibilità degli aumenti contrattuali è consentita laddove nell’accordo individuale con il dirigente sia fatto esplicito riferimento a tale possibilità, indipendentemente dalla finalità per la quale l’aumento era stato concesso.
 
FERIE
In merito alle ferie spettanti al dirigente, fermo restando il periodo di 30 giorni da fruire in una o più soluzioni, viene precisato che la settimana deve comunque essere considerata pari a 6 giorni lavorativi agli effetti delle ferie.
 
MALATTIA ED INFORTUNIO
Le Parti hanno convenuto una modifica del periodo di comporto spettante al dirigente in caso di malattia o infortunio sul lavoro.
La nuova durata del periodo di conservazione del posto è quantificata in un massimo di 240 giorni nell’anno solare (in precedenza era quantificata in 12 mesi), intendendo il periodo di 365 giorni a ritroso rispetto all’ultimo evento morboso.
Rimane ferma, al termine del periodo di conservazione del posto, perdurando lo stato di malattia o infortunio opportunamente certificato, la possibilità per il dirigente di fare richiesta dell’aspettativa di cui all’articolo 15 del CCNL (aspettativa per giustificati motivi della durata massima di 6 mesi).
 
Prolungamento della conservazione del posto per malattia
Con l’introduzione del nuovo articolo 18-bis, è prevista, per il dirigente assente per malattia, la possibilità di richiedere un prolungamento del periodo di conservazione del posto
  • per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni,
  • in caso di patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita,
  • previa presentazione di idonea documentazione degli specialisti del SSN atta ad accertare tale patologia,
  • e a condizione che siano esibiti dal dirigente regolari certificati medici.
 
Durante il prolungamento il dirigente ha diritto all’intera retribuzione e al termine della stessa:
  • qualora perduri lo stato di malattia, il dirigente può richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del CCNL (massimo 6 mesi);
  • in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore, oltre al TFR, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 39, comma 5 del CCNL.
 
Per fruire dell’aspettativa in parola, il dirigente dovrà presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di conservazione del posto contrattualmente garantito.
 
Posto che tali previsioni contrattuali entrano in vigore il 21 luglio 2016, data di sottoscrizione dell’accordo, per i dirigenti che a tale data abbiano in corso un evento di malattia, le nuove disposizioni in materia di durata del periodo di conservazione del posto nonché di prolungamento dello stesso per gravi patologie, entreranno in vigore il giorno 15 settembre 2016.
 
DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA
Le Parti hanno rivisto le agevolazioni connesse all’assunzione o alla nomina di un nuovo dirigente. Nel particolare, scompare dal CCNL la dicitura “Dirigente di Prima Nomina (DPN)” e per i dirigenti neo-assunti o neo-nominati sono state previste nuove agevolazioni, per le quali si rimanda al paragrafo successivo.
 
DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA
Come già affermato nel paragrafo precedente, con l’Accordo di rinnovo in esame le Parti hanno rivisto le agevolazioni connesse all’assunzione o alla nomina di un nuovo dirigente, con delle agevolazioni strutturali e altre sperimentali legate alla durata dell’accordo di rinnovo.
 
Agevolazioni strutturali
Il novato articolo 28 del CCNL dispone che la contribuzione ridotta dovuta al Fondo Negri (previdenza complementare) e all’Associazione Antonio Pastore (previdenza integrativa) possa essere applicata ai dirigenti assunti o nominati, a partire dal 21 luglio 2016, entro il 48° anno di età, ovvero ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni (in precedenza era di età non inferiore a 50 anni).
 
In funzione dell’età del dirigente all’atto dell’assunzione o della nomina, la contribuzione ridotta ai fondi anzidetti può essere mantenuta per un numero di anni pari a:
  • 4, se l’età del dirigente è inferiore a 41 anni (cioè fino a 40 anni e 364 giorni);
  • 3, se l’età del dirigente è compresa tra 41 e 45 anni;
  • 2, se l’età del dirigente è compresa tra 46 e 48 anni;
  • 1, per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.
 
Trascorsi i periodi suindicati, al dirigente dovranno essere applicate le normali aliquote contributive.
 
Per quanto riguarda l’importo della contribuzione ridotta dovuta all’Associazione A. Pastore, per i dirigenti rientranti nella disciplina in parola, è dovuto esclusivamente un premio calcolato in relazione all’età e al sesso del Dirigente come da tabella 7 della Nota 3140 del Fondo (importi consultabili sul sito del Fondo, www.associazionepastore.it).
 
Per quanto riguarda, invece, le aliquote relative alla contribuzione ridotta per il Fondo Mario Negri, si rinvia al paragrafo “Previdenza complementare”.
 
Agevolazioni sperimentali
Le Parti hanno concordato, in via sperimentale e per la durata del rinnovo in esame, un particolare regime contributivo per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° ottobre 2016, la cui retribuzione lorda non sia superiore a 65.000,00 euro annui (riferiti ad un contratto di lavoro full time), indipendentemente dai requisiti anagrafici sopra indicati.
 
Qualora ricorrano i due requisiti anzidetti, le aziende e i dirigenti potranno godere, per un periodo massimo pari a 3 anni, delle seguenti riduzioni sulle contribuzioni dovute ai Fondi:
  • il contributo ordinario a carico del datore di lavoro, dovuto al Fondo Mario Negri sarà pari a 300,00 euro annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico datore di lavoro il contributo a carico lavoratore, fermo restando che quest’ultimo potrà comunque versare il TFR al Fondo;
  • nessun contributo sarà dovuto per l’iscrizione all’Associazione Antonio Pastore, per il periodo di effettiva permanenza nei limiti retributivi anzidetti (retribuzione annua lorda inferiore a 65.000 euro) e nel limite di 3 anni.
 
Al termine dei tre anni, potrà essere applicata la disciplina delle “agevolazioni strutturali”, in presenza dei requisiti anagrafici ivi indicati.
 
Esempio
Ipotizziamo che l’azienda ALFA SPA assuma il signor TIZIO, in data 1° ottobre 2016 e con una retribuzione annua lorda pari a 60.000,00 euro, che all’atto dell’assunzione ha 35 anni.
Per i primi 3 anni, quindi fino al 30 settembre 2019, per il sig. TIZIO potrà essere applicata la contribuzione sperimentale, mentre a partire dal 1° ottobre 2019, avendo in tale data il sig. TIZIO l’età di 38 anni, potrà rientrare nelle agevolazioni strutturali, potendo godere pertanto di ulteriori 4 anni di contribuzione ridotta al Fondo Negri e all’Associazione Pastore.
 
Viceversa, qualora all’atto dell’assunzione il sig. TIZIO abbia 46 anni, potrà fruire delle agevolazioni sperimentali per i primi tre anni, decorsi i quali non potrà fruire delle agevolazioni strutturali in quanto la sua età sarà pari a 49 anni e non rientrerà pertanto in nessuna categoria beneficiaria.
 
Al fine di poter fruire delle agevolazioni sperimentali, il datore di lavoro dovrà inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, controfirmata dal dirigente, nella quale attesti la sussistenza del requisito retributivo (retribuzione inferiore a 65.000 euro).
 
Qualora, nel corso dei tre anni di fruizione delle agevolazioni sperimentali, si verificasse il superamento del limite reddituale suindicato, il datore di lavoro dovrà:
  • comunicarlo al SUID entro 15 giorni dal superamento del limite, e
  • applicare la contribuzione ridotta ai fondi prevista dalle “agevolazioni strutturali”, qualora ne ricorrano i requisiti anagrafici, per un periodo massimo di un anno, ovvero
  • applicare la normale contribuzione dovuta ai Fondi.
 
Il ricorso alle cd. “agevolazioni sperimentali” può essere fatto solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
 
INCENTIVO AL REIMPIEGO DI DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE
Gli incentivi previsti dall’articolo 29 del CCNL per il reimpiego di dirigenti privi di occupazione sono estesi ai dirigenti di età non inferiore a 48 anni (in precedenza erano previsti solo per soggetti con età non inferiore a 50 anni).
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti hanno ridefinito le aliquote contributive a carico del datore di lavoro relative al contributo ordinario e al contributo integrativo per il Fondo “Mario Negri”.
Nel particolare, fermo restando l’importo del massimale contributivo pari ad euro 59.224,54, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono rideterminate come segue:
  • contributo ordinario:
    • dal 1° gennaio 2016: 11,88%;
    • dal 1° gennaio 2017: 12,11%;
    • dal 1° gennaio 2018: 12,35%;
  • contributo integrativo:
    • dal 1° gennaio 2015: 1,99%;
    • dal 1° gennaio 2016: 2,03%;
    • dal 1° gennaio 2017: 2,07%;
    • dal 1° gennaio 2018: 2,11%.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, l’aliquota è rideterminata con effetto retroattivo già per l’anno 2015 (l’aliquota era pari all’1,95% dal 1° gennaio 2014).
 
Per i dirigenti assunti con agevolazioni (ex “DPN”), le aliquote dovute dal datore di lavoro in relazione al contributo ordinario sono le seguenti:
  • dall’anno 2016: 3,97%;
  • dall’anno 2017: 4,05%;
  • dall’anno 2018: 4,13%.
 
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti hanno ridefinito le aliquote contributive a carico del datore di lavoro per il calcolo del contributo dovuto al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDAC (“Fondo Besusso”).
 
Nel particolare, fermo restando l’aliquota del 5,50% per ciascun dirigente in servizio e la retribuzione convenzionale annua di 45.940,00 euro, l’aliquota del 2,46% a favore della gestione dirigenti pensionati (contributo di solidarietà), dovuta per ciascun dirigente in forza nell’impresa, è aumentata:
  • al 2,51% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • al 2,56% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Conseguentemente, il contributo annuo a carico dei dirigenti pensionati è aumentato:
  • a 2.032,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • a 2.054,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 
DIRIGENTE TEMPORANEO
Nel caso di assunzione di un dirigente temporaneo, le aziende potranno optare per l’applicazione della  contribuzione ridotta ai Fondi Negri e Pastore, prevista dalle “agevolazioni strutturali”,
  • anche senza tener conto dell’età del dirigente,
  • per un periodo pari al 50% della durata del contratto,
  • purché questo sia di durata almeno pari ad 1 anno.
 
In ogni caso, l’applicazione del trattamento agevolativo ai dirigenti temporanei non potrà avere durata superiore a 2 anni.
 
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO
Ad esclusione dell’ipotesi di licenziamento per giusta causa, i termini di preavviso per il recesso comunicato a far data dal 1° settembre 2016 dal datore di lavoro, sono rideterminati come segue:
  • 6 mesi: fino a 4 anni di servizio;
  • 8 mesi: oltre 4 e fino a 10 anni compiuti di servizio;
  • 10 mesi: oltre 10 e fino a 15 anni compiuti di servizio;
  • 12 mesi: oltre 15 anni di servizio.
 
INDENNITA’ RISARCITORIE
Nel caso di licenziamento ingiustificato del dirigente avvenuto a decorrere dal 1° settembre 2016, l’indennità risarcitoria è ora determinata in funzione di classi di anzianità aziendale, secondo la seguente tabella.
 
Sono stati modificati anche i parametri dell’indennità risarcitoria supplementare legata all’età anagrafica (sempre per i licenziamento ingiustificati comminati dal 1° settembre 2016) per i dirigenti con un’anzianità di servizio prestato nell’azienda superiore a 12 anni (in precedenza erano dieci). Nel particolare, sempre in caso di licenziamento ingiustificato, l’indennità risarcitoria supplementare è pari a:
 
  • 4 mensilità, per i dirigenti con età anagrafica compresa tra 50 e 55 anni;
  • 5 mensilità, per i dirigenti con età anagrafica compresa tra 56 e 61 anni;
  • 6 mensilità, per i dirigenti con età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all’età prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia.
 
Modalità di calcolo
Il rinnovo del 21 luglio 2016 ha rivisto anche la modalità di calcolo delle indennità risarcitorie stabilite dall’articolo 34 del CCNL.
 
Viene disposto, infatti, che l’indennità dovrà essere calcolata:
  • sulla base dell’ultima retribuzione lorda,
  • comprensiva della retribuzione in natura fiscalmente imponibile,
  • nonché sull’eventuale quota variabile della retribuzione (calcolata come media degli ultimi 3 anni o del minor tempo di servizio prestato),
  • nonché sui ratei delle mensilità aggiuntive e gli effetti sul trattamento di fine rapporto,
  • escludendo le ferie ed i permessi per ex festività.
 
OUTPLACEMENT
In caso di licenziamento con motivazione diversa dalla “giusta causa” e della risoluzione consensuale nelle sedi conciliative, su richiesta del dirigente l’azienda attiverà una procedura di outplacement (servizi di ricollocazione professionale).
 
In tal caso, l’azienda liquiderà alla società di outplacement individuata d’intesa con il lavoratore interessato, un voucher per le spese, di importo pari ad euro 5.000 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
 
L’azienda sarà esonerata dagli obblighi derivanti dall’articolo 40 in parola laddove il dirigente abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il licenziamento intimatogli.
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) viene reso permanente, essendo terminata la fase sperimentale concordata con il rinnovo del settembre 2011, quale organo bilaterale avente la finalità di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento mirate alle problematiche del settore e alla loro evoluzione.
 
Rimane inalterata la contribuzione, pari a 129,12 euro annui sia a carico dell’azienda che del lavoratore.
 
Viene previsto che il CFMT possa sottoscrivere apposite convenzioni con società di outplacement, anche al fine di utilizzare il voucher previsto per i servizi di ricollocazione professionale del dirigente.
 
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