Con l'ordinanza 18.2.2025 n.
4226, la Cassazione ha ribadito che i
rimborsi chilometrici agli associati sono integralmente deducibili per l'associazione professionale ex
art. 54 del TUIR. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deduzione dell'intero costo di trasporto rimborsato su base chilometrica ai singoli associati di un'associazione professionale (sulla base di schede compilate dagli stessi in relazione a singoli incarichi professionali), che avevano sostenuto la spesa utilizzando i propri mezzi di trasporto.
Secondo l'Ufficio, il costo era parzialmente deducibile ai sensi dell'
art. 164 del TUIR (per il 40%, secondo la norma applicabile
ratione temporis).
La Cassazione ha respinto il ragionamento dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo che, nel caso di specie, era applicabile il generale criterio di deducibilità delle spese dettato dall'
art. 54 del TUIR. Secondo la Cassazione, infatti, l'
art. 164 del TUIR costituisce una norma speciale rispetto all'
art. 54 del TUIR, in quanto introdotta al fine di tener conto dell'uso anche promiscuo del mezzo di trasporto utilizzato dal professionista in via strumentale all'esercizio della professione. La norma ha dunque previsto una deducibilità forfetaria delle spese relative a tale bene, senza necessità di un'indagine sulla finalità del singolo trasporto.
Secondo la Corte, l'
art. 164 del TUIR
non osta alla deduzione di specifiche e comprovate spese di trasporto riconducibili a mezzi di proprietà dei singoli associati, purché sussistano i presupposti della disciplina generale e, in particolare, l'inerenza all'attività propria dell'associazione.
Pertanto, ricorrendo la stretta strumentalità della spesa di trasporto all'attività professionale propria dell'associazione, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio dell'associato, la stessa è integralmente deducibile in quanto assoggettata all'
art. 54 TUIR.
La Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: "
Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all'attività dell'associazione professionale".
In passato, la Cassazione si era espressa in modo non del tutto coerente e aveva più volte ricondotto la deducibilità dei rimborsi chilometrici all'applicazione dell'
art. 164 del TUIR. Ad esempio, secondo l'ordinanza n.
2831/2022, le spese relative ai veicoli, anche non di proprietà, erano state considerate deducibili ai sensi dell'
art. 164 del TUIR, generalmente in misura parziale ovvero in misura integrale solo per quei veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa, circostanza che doveva essere provata dal contribuente.