RILASCIO DEL VERBALE OBBLIGATORIO ANCHE NELLE INDAGINI A TAVOLINO CON BREVE ACCESSO
02 MAR 2018
La Corte di cassazione, con ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3060 ha ribadito che il diritto al contraddittorio è previsto per qualsiasi atto di accertamento a tavolino che abbia richiesto un accesso istantaneo presso la sede sociale.
La Corte ha poi precisato che in tutti i casi va redatto un processo verbale di chiusura delle operazioni, con conseguente possibilità per il contribuente di comunicare osservazioni e richieste entro i termini di legge ex art. 12, comma 7, L. 212/2000.
Tale disposizione va infatti applicata a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi quelli che siano frutto di un atto di accesso istantaneo finalizzato alla mera acquisizione della documentazione, così come era già stato precisato dalla Corte nella sentenza n. 15624/2014.
La sentenza apre quindi un nuovo corso ispirato al riconoscimento dei diritti del contribuente anche nel caso in cui l'avviso di accertamento sia la conseguenza di una indagine «a tavolino», che abbia richiesto un accesso istantaneo presso la sede della società ed anche se solo finalizzato alla mera raccolta della documentazione.
In tal caso, secondo la Cassazione, deve essere sempre rilasciato un processo verbale di chiusura delle operazioni, con conseguente diritto al contraddittorio del contribuente.