RICOGNIZIONE DI DEBITO OPPONIBILE AL FALLIMENTO CON DATA CERTA
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RICOGNIZIONE DI DEBITO OPPONIBILE AL FALLIMENTO CON DATA CERTA

10 DIC 2021
La Corte di Cassazione 9.12.2021 n. 39123 ha stabilito che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, dovendosi presumere l'esistenza del rapporto sottostante, salva la prova a carico del curatore fallimentare della sua inesistenza o invalidità.
La ricognizione di debito ha un effetto "confermativo di un preesistente rapporto fondamentale" e dispensa il destinatario dall'onere probatorio sull'esistenza e validità del predetto rapporto, che viene presunto fino a prova contraria.
Non trattandosi di un'autonoma fonte dell'obbligazione, la sua efficacia viene meno qualora sia giudizialmente provata l'inesistenza o l'invalidità del rapporto (Cass. n. 26334/2016).
Nella specie, a fronte della data certa dell'accordo, spettava al curatore, terzo ma successore nella gestione dei rapporti del fallito, dimostrare l'assenza o l'invalidità del rapporto fondamentale, superando la presunzione.
In tema di opposizione allo stato passivo, nell'ipotesi - non espressamente prevista ma consentita dalla legge - in cui il giudice emetta il decreto in udienza in presenza delle parti, il termine di cui all'art. 99 co. 12 del RD 267/42 per impugnazione decorre dalla pronuncia solo se è stata data lettura integrale del decreto alle parti in udienza, con attestazione a verbale; diversamente, decorre dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria.
 
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