La Corte di cassazione con le sentenze 34443/21 e 34444/21, depositate il 13.11.2021, disattendendo l'orientamento dell'amministrazione finanziaria, ha chiarito come vanno applicate le sanzioni in caso di indebita compensazione. Secondo i giudici di vertice deve esseere effettuata una distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, ipotesi dalle quali discende un diverso trattamento sanzionatorio. Un credito può essere definito inesistente allorquando manchi in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l’inesistenza non deve essere riscontrabile mediante controlli, perchè secondo l’articolo 13 del decreto legislativo 471/97, «si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del dpr 600/73 e all’articolo 54 bis del dpr 633/72». In altri termini il credito fiscale illegittimamente utilizzato in compensazione può definirsi «inesistente» quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente - e quando tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente o in possesso dell’anagrafe tributaria, ex dpr 605/73. In conclusione la Corte conclude affemando che in caso di crediti inesistenti è applicata la sanzione dal 100 al 200 per cento. Ma in caso di credito non spettante la sanzione da applicare è quella del 30 per cento. credito-ines-o-non-spett1.pdf credito-ines-o-non-spett2.pdf |