REVOCA CONCORDATO PREVENTIVO PER ATTI IN FRODE
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REVOCA CONCORDATO PREVENTIVO PER ATTI IN FRODE

REVOCA CONCORDATO PREVENTIVO PER ATTI IN FRODE

1 LUG 2022
Con la sentenza n. 12115 del 2022 la Suprema Corte ha espresso i principi cardine interpretativi ai fini della valutazione degli atti in frode ai creditori in sede di concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 L. fall.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, veniva valutata la condotta di un’impresa che nella proposta di concordato aveva omesso di rappresentare (con dovuta puntualità) l’attuazione di un’operazione di leverage buy out nel corso di un’operazione di fusione inversa, in ragione della quale aveva fatto confluire fra le passività della società target il finanziamento bancario contratto per la sua acquisizione.
A parere della Suprema Corte, tale condotta doveva essere censurata "in quanto i fatti taciuti ai creditori, esposti in maniera non adeguata e compiuta quando hanno valenza anche solo potenzialmente decettiva comportano la revoca dell’ammissione al concordato preventivo a prescindere sia dal concreto pregiudizio loro arrecato, sia dalla dolosa preordinazione, essendo sufficiente la semplice consapevolezza o volontarietà della condotta".
Ciò che rileva, ai fini della revoca, è che si tratti di fatti "accertati" dal commissario giudiziale - con la precisazione che rientrano in tale categoria non solo quelli "scoperti", perché ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati - e che gli stessi siano potenzialmente idonei a pregiudicare il c.d. consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come indicate nella proposta concordataria. I Giudici di legittimità precisano che l'istituto della revoca degli atti in frode "è volto a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali "ravvedimenti postumi" del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass. 22663/2021), che quindi copre non solo l'area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche - si ribadisce ancora una volta - quelle «dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata"



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