REVISORE INCOMPATIBILE CON IL SINDACO CON CUI CONDIVIDE SPESE DI STUDIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

REVISORE INCOMPATIBILE CON IL SINDACO CON CUI CONDIVIDE SPESE DI STUDIO

02 GIU 2019

La cassazione con la sentenza n. 14919 del 31.05.2019 ha stabilito che il revisore legale di una società che fa parte del medesimo studio professionale di uno dei membri del collegio sindacale anche se solo per  condividerne i costi, non può definirsi indipendente ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 39/2010.
I Giudici hanno cosi stabilito che all'interno del concetto di società e per la salvaguardia dei requisiti di obiettività ed indipendenza, si deve intendere anche il Collegio sindacale che fa parte della c.d. governance della società, sicchè l’esistenza di un rapporto di natura patrimoniale, anche in senso lato, tra revisore e sindaco costituisce necessaria condizione di non indipendenza posto che l’art. 10 del DLgs. 39/2010 è norma imperativa, la cui violazione comporta la nullità dell’atto di nomina del revisore a cui consegue la negazione al diritto di percepire i compensi

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