REVERSE CHARGE: NO ALLA DETRAZIONE IVA SE L'OPERAZ E' INESISTENTE
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REVERSE CHARGE: NO ALLA DETRAZIONE IVA SE L'OPERAZ E' INESISTENTE

REVERSE CHARGE: NO ALLA DETRAZIONE IVA SE L'OPERAZ E' INESISTENTE

12 LUG 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18730/2024 si è pronunciata in tema di detrazione dell’iva in presenza del meccanismo di reverse charge qualora si configuri una fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti. Nel caso affrontato, la Suprema Corte ha considerato errata la decisione della Cgt secondo cui nel reverse charge la detrazione costituirebbe una mera “neutralizzazione contabile” dell’IVA dovuta dal cessionario o committente.
Secondo i giudici di legittimità, in caso di operazioni inesistenti, il soggetto che emette la fattura è debitore dell’imposta, mentre il destinatario non ha titolo a portare la stessa in detrazione, in carenza del presupposto (art. 19 comma 1 del DPR 633/72). Il diritto di detrazione, che deriva dall'annotazione nel registro degli acquisti, presuppone che vi siano le condizioni sostanziali tra le quali deve essere annoverata anche l'inerenza dell'operazione rispetto all'attività d'impresa, ossia l'esistenza di una connessione con l'attività d'impresa del soggetto passivo. Pertanto in caso di operazioni inesistenti non vi sarebbe “la corrispondenza anche soggettiva dell’operazione fatturata con quella in concreto realizzata” e ciò esclude il diritto di detrazione dell’imposta versata.


cassa.18791.24.detrazione.iva.reversecharge..pdf
 
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