RETTIFICA DELL'ORIGINE DELLE MERCI: NON E' SUFFICIENTE L'INFORMATIVA DELL'OLAF
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RETTIFICA DELL'ORIGINE DELLE MERCI: NON E' SUFFICIENTE L'INFORMATIVA DELL'OLAF

RETTIFICA DELL'ORIGINE DELLE MERCI: NON E' SUFFICIENTE L'INFORMATIVA DELL'OLAF

4 NOV 2022
La Ctr della Lombardia con sentenza n. 2422 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con cui contestava l'origine non preferenziale dei prodotti, della specie "tubi di acciaio inox senza saldatura" importati dall'India, riqualificandoli come provenienti dalla Cina, sulla base di un’informativa dell’Olaf. Nel caso di specie l'Ufficio aveva rettificato la bolletta doganale applicando un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce.
La Commissione ha richiamato il principio già affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE (Corte giust. 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss SIA), secondo la quale, qualora la relazione redatta dai funzionari OLAF contenga una descrizione solo generale della situazione accertata, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per consentire il disconoscimento dell'origine dichiarata in dogana (in questo caso indonesiana).
È, infatti, onere delle autorità doganali dello stato di importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello stato di esportazione, di un certificato di origine inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore (affermando, per esempio, che la merce sia stata prodotta in Indonesia).
Sulla base di tali principi l’organo giudicante ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane motivando come quest’ultima “non aveva neanche prodotto elementi probatori quali il tracking del percorso seguito dai container, elementi utili per garantire la certezza della provenienza cinese della merce” e ribadendo il principio per cui “la sola informativa dell'OLAF non può costituire elemento di per sé sufficiente a manlevare l'Amministrazione dal proprio obbligo di fornire prova certa circa le operazioni contestate.”



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