Rettifica del certificato in caso di rientro anticipato dalla malattia
04 MAG 2017
L’Inps, con circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha offerto chiarimenti in tema di modifica della durata della
prognosi riportata nel certificato di malattia.
L’Istituto ha precisato che, in caso di guarigione anticipata rispetto alla data di fine prognosi, il lavoratore,
per rientrare al lavoro, è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare
correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro.
Poiché ciò non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, l’Istituto ha fornito
alcune indicazioni. In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al
lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa; inoltre il lavoratore deve osservare l’obbligo di correttezza
anche nei confronti dell’Inps, ai fini della liquidazione della prestazione di malattia. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, è necessario che intervenga prima della ripresa
anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato e deve
essere effettuata prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto, anche se il medico si trovi nella
condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di
malattia on line.
Nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o
tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del
lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura
normativamente stabilita per tali fattispecie, fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa.