RETTIFICA AVVIAMENTO: NON PUO' FONDARSI SU UN INVESTIMENTO TEORICO
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RETTIFICA AVVIAMENTO: NON PUO' FONDARSI SU UN INVESTIMENTO TEORICO

RETTIFICA AVVIAMENTO: NON PUO' FONDARSI SU UN INVESTIMENTO TEORICO

08 NOV 2018
La corte di Cassazione con sentenza n. 27838 del 2018 ha stabilito che la determinazione dell’avviamento ai fini dell’accertamento del valore di cessione di un ramo d’azienda non può essere basato sulla valutazione di un investimento teorico alternativo. Ciò in quanto, precisa l’organo giudicante, l’avviamento consiste nella capacità di profitto di un’azienda produttiva ed è rappresentato dal maggior valore che il complesso aziendale presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, ed implica perciò la prevedibile capacità della stessa di coprire i costi. La Corte, dichiara quindi illegittimo l’operato dell’Ufficio, che nel determinare il valore dell’avviamento ha utilizzato un metodo di calcolo, quello matematico finanziario, che appariva avulso dalla realtà economica dell’azienda e cassa la sentenza della Ctr che ha recepito tale metodo senza fornire adeguata motivazione, pur in presenza di specifiche contestazioni in ordine ai ricavi del ramo d’azienda e alle sue capacità di produrre reddito.




cass27838-avviam.pdf
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