RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE (IN TRUST) A TASSA FISSA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE (IN TRUST) A TASSA FISSA

30 APR 2021


La Cassazione con la sentenza 8719/21 del 30.03.2021 he ha accolto il ricorso di un notaio a cui l'amministrazione finanziaria richiedeva le imposte proporzionali, a seguito di rinunzia di tutti i beneficiari del Trust. 
Secondo l'amministrazione finanziari la cessazione del trust per risoluzione consensuale produrrebbe un ulteriore effetto traslativo con la conseguente tassazione, ipotesi non condivisa dalla suprema Corte per via del fatto che il trust (atto unilaterale) e la rinunzia al programma in esso contenuto, non possono essere equiparati alla risoluzione consensuale.
Infatti, secondo la legge di Jersey, regolante il Trust oggetto di giudizio, il beneficiario di un trust può rinunciare definitivamente alla propria posizione giuridica, con la conseguenza che “se tutti i beneficiari di un trust rinunciano e il trust nulla prevede per questa eventualità, come nel caso di specie, il programma predisposto dal disponente non può essere realizzato”, il trust divenuto senza scopo (“automatic resulting trust”) esplica i suoi effetti nei confronti del disponente così come accade in quei casi in cui le finalità del trust non possono essere realizzate per impossibilità sopravvenuta.
Insomma la retrocessione del patrimonio al disponente è certamente un fenomeno neutro soggetto alle sole imposte fisse.


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