RESPONSABILITA' DELLA HOLDING NELLA ILLECITA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RESPONSABILITA' DELLA HOLDING NELLA ILLECITA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE

05 GIU 2022
Il Tribunale di Milano, nella sentenza 16.10.2021 n. 8386, ha stabilito che dei danni derivanti da una illecita prosecuzione dell'attività sociale, nonostante la perdita del capitale sociale, risponde sia l'amministratore della società condotta verso il fallimento sia la società controllante della fallita ove le scelte e le operazioni poste in essere rappresentino la mera esecuzione di una attività di direzione e coordinamento non conforme ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Rispetto a tale condotta, non presenta alcuna efficacia scriminante l'intento di predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/1942. Tale piano, infatti, per esistere deve essere almeno depositato. Circostanza assente nel caso di specie, in cui l'amministratore si era limitato a consultare i creditori. Anzi, la prosecuzione dell'attività continuava a presentarsi dannosa per la società (e per i creditori), tanto è vero che si registrava un incremento del dissesto patrimoniale.
Importo imputabile, sulla base del metodo della differenza dei netti patrimoniali, non solo all'amministratore, ma anche alla società controllante ove lo stesso si presenti come la conseguenza di scelte e di operazioni poste in essere dall'amministratore della fallita in esecuzione di una attività di direzione e coordinamento condotta in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
 
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