La Corte di Cassazione, nella sentenza 8.11.2023 n. 31109, ha stabilito che non è legittima una interpretazione dell'art. 2495 co. 3 c.c. rigidamente ancorata alla lettera della norma, con il suo riferimento alle "somme … riscosse".
Di conseguenza, ferma restando l'estinzione della società, dopo la sua cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci non solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma anche avendo riguardo agli elementi attivi (ovvero ai beni) da questi comunque ottenuti, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale (nella specie, in particolare, si trattava di una partecipazione in una srl assegnata pro quota ai soci della società estinta).
E infatti, "beni" (e non "somme") è la parola con cui il sistema normativo - nelle sue disposizioni di portata più generale (a partire dall'art. 2740 c.c.) - contrassegna l'oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore.