RESPONSABILITA’ DEI SINDACI: E’ SUFFICIENTE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RESPONSABILITA’ DEI SINDACI: E’ SUFFICIENTE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA

RESPONSABILITA’ DEI SINDACI: E’ SUFFICIENTE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA

16 GEN 2018
La Suprema Corte con la sentenza del 18 settembre 2017 n. 21566 ha delineato l’ambito della responsabilità dei sindaci, in particolare ponendo l’attenzione sull’ipotesi prevista dall’art. 2437 comma 2 c.c. il quale come noto prevede che: “Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
Il caso sottoposto alla Corte trae origine da un’azione di responsabilità promossa da una curatela fallimentare nei confronti di amministratori e sindaci, ritenuti responsabili dell’insolvenza della società.
I giudici di primo e secondo grado accoglievano la tesi della curatela condannando il collegio sindacale, insieme con gli amministratori, al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di un contributo statale, dalla mancata riscossione di crediti e dalle restituzioni ai soci.
Chiamata a pronunciarsi su ricorso dei sindaci, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza che “In tema di responsabilità dei sindaci, non occorre l’individuazione di specifici comportamenti contrari al dovere di vigilanza, ma è sufficiente che gli stessi sindaci, pur potendosi rendere conto della debolezza strutturale della società, del progressivo incremento del passivo e dell’illegittimità delle scritturazioni di bilancio, non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità ed irregolarità, così da non adempiere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero.”
In base al principio espresso, la Corte ha condannato il collegio sindacale al risarcimento dei danni richiesto dalla curatela, in quanto è giunta a ritenere che se il collegio sindacale avesse adempiuto correttamente i propri doveri, il danno arrecato alla società da parte degli amministratori dovuto alla loro inosservanza degli obblighi legali e statutari, non si sarebbe mai verificato.
Concludendo, possiamo quindi rilevare che gli Ermellini hanno in questo modo ampliato i confini dell’attività di vigilanza esercitata dal collegio sindacale, in quanto gli stessi possono incorrere in responsabilità non solo in caso di omesso controllo contabile e formale, ma anche in caso di mancato controllo in merito al contenuto della gestione, ovvero qualora omettano di segnalare comportamenti di dubbia liceità posti in essere dall’organo amministrativo.
 
 
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