RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' CON CAUSA DI SCIOGLIMENTO
29 APR 2023
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 27.4.2023 n. 11041, ha sottolineato come la società che contesti al suo amministratore l'illecita e dannosa prosecuzione dell'attività sociale, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, debba allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali, mentre grava sull'amministratore l'onere di dimostrare la mera finalità liquidatoria di questi atti.
In particolare, chiunque agisca in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei seguenti fatti costitutivi della domanda:
- la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società;
- il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori.
Non è, invece, tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria.
Ciò in quanto ricade sugli amministratori convenuti l'onere di provare che l'attività posta in essere in epoca successiva allo scioglimento non comporti un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e sia giustificata da finalità liquidatoria o sia comunque necessaria (cfr. Cass. n. 198/2022 e Cass. n. 2156/2015).