Segnaliamo una interessante sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Varese n. 402 del 14.09.2017, ove i Giudici hanno stabilito che non sono sufficienti a integrare il requisito del domicilio fiscale in Italia, ex art. 43 del Codice civile,
la presenza di interessi personali e familiari occorrendo dimostrare la presenza nel nostro territorio di interessi patrimoniali ed economici.
L'amministrazione finanziaria, ai fini della contestazione del concetto di residenza, aveva sostenuto che il contribuente aveva mantenuto in Italia un collegamento con taluni elementi che lasciavano presupporre la sua residenza (immobili, utenze, conto corrente, un’autovettura), elementi che secondo la difesa trovavano giustificazione nel mantenimento del coniuge separato di fatto e residente in Italia.
L'amministrazione finanziaria aveva richiamato il concetto di
domicilio quale luogo in cui il contribuente ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi non solo di natura economica ma anche personali, affettivi, sociali e familiari.
I Giudici hanno invece stabilito che tale concetto debba essere interpretato da un punto di vista meramente economico, occorrendo dimostrare la presenza nel nostro paese di interessi patrimoniali ed economici.
Segnaliamo che anche la
Suprema Corte, con la
sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, aveva identificato il centro degli interessi economici quale criterio necessario per contestare la residenza fiscale, indirizzo non confermato nel successivo orientamento.
residenza-ctp-varese-402_10_2017.pdf