La Corte di Cassazione con sentenza n. 32922/2018 si pronuncia nuovamente sulla questione relativa al rapporto di prevalenza, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, tra gli interessi economici e quelli personali del contribuente, rigettando il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctr dell'Emilia-Romagna, in cui lamentanva la violazione e la falsa applicazione dell'art 4 comma 2 Convenzione Italia-Romania. Secondo l'Ufficio, infatti, i giudici d'Appello avevano erroneamente ritenuto che il centro degli interessi vitali del contribuente era individuabile in Romania, nonostante la moglie e la figlia minore vivessero in Italia, risultasse all'anagrafe residente con loro in Italia, avesse una casa di proprietà e un cospicuo conto in banca in Italia. La Suprema Corte, conferma la decisione della Ctr che considerava prevalente, ai sensi dell'art 4 comma 2 Convenzione Italia-Romania, la residenza fiscale in Romania attribuendo rilevanza al fatto che il contribuente svolgeva l'attività di amministratore unico della società romena appartenete al figlio. Richiamando, infatti, la precedente sentenza n. 6510 del 2015 con cui affermava che "il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi", l'organo giudicante attribuisce prevalenza alle relazioni economiche rispetto a quelle personali. Sul punto gli Ermellini concludono, affermando che "le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri che univocamente attestino il luogo in cui il soggetto ha il più stretto collegamento".
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