La Commisione Tributaria Regionale della Liguria è inciampata in un "difetto nella coerenza logico formale nell'attività di individuazione delle fonti del proprio convincimento o di scelta", avendo "omesso di valutare proprio la documentazione riguardante l'anno 1999: contratto di locazione sottoscritto e registrato, il contratto con la banca del 2 giugno 1999, fatture dell'elettricità e del gas del 1999".
E' questa la motivazione della sentenza dellaCorte di Cassazione n. sentenza n. 5388/17 del 3/3/2017, che ha assolto il noto tennista Davide Sanguinetti (quarti di finale di Wimbledon nel 1998 e oltre 20 presenze in Coppa Davis) dalla accusa di residenza "fittizia" a Montecarlo.
Secondo i Giudici di legittimità il contratto di affitto e le utenze domestiche estere sono documenti sufficenti a vincere la presunzione di residenza.
Ricordiamo infatti che l'articolo 2, comma 2-bis del Tuir dispone che, salvo prova contraria, sono considerati fiscalmente residenti in Italia i cittadini trasferiti in paesi black list.
I documenti che non sarebbero stati scrutinati dai Giudici di merito sarebbero stati il contratto di locazione, il contratto con la banca e le bollette afferenti alle forniture di elettricità e gas.
La sentenza in commento ci consente di ricordare che il DL 22 ottobre 2016 n. 193, ha disposto la trasmissione, dei soggetti richiedenti l’iscrizione all’AIRE, onde individuare i soggetti dichiaratamente e fittiziamente residenti all'estero.
A tal proposito ricordiamo anche che l'amministrazione finanziaria, onde riaccertare la effettiva residenza dei soggetti trasferiti all'estero i seguenti criteri:
residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto italiane;
titolarità di partita IVA attiva;
partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
titolarità di cariche sociali;
versamento di contributi percollaboratori domestici;
ritenute d'acconto pagate in Italia (Certificazione Unica e con il modello 770);
informazioni ai fini IVA comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro).
Tali dati verranno acquisiti ex art. 83 comma 17-bis del DL 112/2008, dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente), con particolare attenzione alle comunicazioni relative alle attività finanziarie ed agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati – pervenuti, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee (2011/16/UE e 22014/10/UE) e degli accordi internazionali (basati sul Common Reporting Standard).
Per tornare a casa nostra, segnalo che a San Marino sono stati pubblicati i nomi dei beneficiari effettivi di partecipazioni superiori al 2% del capitale nelle banche e nelle società finanziarie (ritraibili dal sito della Banca centrale), alcuni di loro risultano sprovvisti di redditi e di qualunque altra forma di capitale e qualcuno si è già chiesto come abbiano fatto ad acquistare una quota della banca.
Insomma, per chi non avesse ancora provveduto, è il caso di aderire alla voluntary disclosure 2.0, perchè l'accerchiamento è completato.