RESIDENZA CONTESTATA CON MANTENIMENTO DEGLI INTERESSI VITALI IN ITALIA
18 LUG 2024
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 19843/2024 ha stabilito che deve considerarsi residente in Italia il soggetto che mantiene ivi il domicilio, inteso come luogo dove il contribuente gestisce i propri interessi di carattere economico e patrimoniale in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non rivestono un ruolo prioritario e rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
l Giudici hanno poi precisato che i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, dpr 917/86, così come novellato dall’articolo 1 del decreto legislativo 209/23, si applicano alle fattispecie concrete verificatesi a far data dall’1 gennaio 2024, considerata la disposizione intertemporale di cui all’articolo 7, comma 1, del dlgs 209/23 ed attesa la natura sostanziale della stessa modifica normativa.