Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Como è legittimo l’accertamento al professionista che ha mantenuto l'iscrizione all'albo e si è trasferito in Svizzera.
Infatti, il professionista che dichiara di essersi trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata, (allora la Svizzera, ma lo stesso discorso vale per San Marino, Monaco, ...), deve dimostrare di aver effettivamente chiuso ogni rapporto con l'Italia, poichè, com'è noto, l’articolo 2, comma 2-bis del Tuir, enuncia una presunzione relativa di residenza che legittima l'ufficio a ritenere che il contribuente sia ancora residente in Italia.
Ricordiamo infatti che l’iscrizione all’Albo professionale, la disponibilità di un immobile in Italia, il conto corrente bancario in Italia e gli altri elementi "elettronici" viacard, bancomat, cellulare, costituiscono sintomo della non effettiva residenza e vedrete che a partire dal prossimo anno assisteremo ad un massiccio controllo degli uffici sui soggetti che hanno comunicato il loro trasferimento all'estero.
ctp-como-residenza-fittizia.pdf