REGISTRO: IL NOTAIO NON RISPONDE DELLA MAGGIORE IMPOSTA SUL TRUST
19 GIU 2019
La Corte diCassazione, con la sentenza n. 15450 ha stabilito che il notaio non è responsabile per la maggiore imposta dovuta sull'atto di accertamento conseguente alla registrazione di un atto di trust (imposta proporzionale), poichè trattasi di imposta complementare.
Secondo i Giudici, tali considerazioni sono ritraibili dall'art.57 comma 2 del TUR che prevede che: “la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
Essi hanno così fatto rilevare che il DLgs. 463/1997 e cioè la registrazione telematica (MUI) “costituisce un’applicazione meramente strumentale – tecnologica ed evolutiva – propria della fase di registrazione dell’atto e riscossione dell’imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione”, che non va ad incidere sulla qualificazione dell'imposta.
Insomma secondo gli ermellini, qualora emerga, dall'atto mandato alla registrazione, una maggiore imposta, essa deve essere qualificata come complementare o suppletiva, con l'assenzadi qualsivoglia responsabilità per il notaio.