La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6171 del 10 marzo 2017 ha ribadito che in caso di permuta del terreno edificabile con un fabbricato da costruire, occorre considerare, ai fini del registro, il valore del bene nel momento in cui si realizza l’effetto traslativo finale, ovvero nel momento in cui viene ad esistenza l’edificio.
I giudici hanno così ricordato che il la fattispecie analizzata è riconducibile alla permuta ex art. 1552 c.c. di cosa presente con cosa futura e che l’art. 43 comma 1 lett. a) del DPR 131/86 stabilisce che per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile è costituita dal valore del bene alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi, onde per cui considerato che la permuta ha effetti traslativi, la base imponibile andrà determinata nel valore del bene al momento in cui si realizza il trasferimento.
Nel caso di specie l’effetto traslativo si verificato con la venuta ad esistenza del bene e cioè con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, (muri perimetrali e tetto) dell’immobile, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori.