Prima della riforma operata dal DLgs. 139/2024, sulle caparre era dovuto il registro dello 0,5%, mentre sugli acconti si applicava l'aliquota del 3%. L'art. 2 del DLgs. 139/2024 ha riformato la nota all'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, uniformando la tassazione di acconti e caparre allo 0,5%.
Inoltre, il legislatore stabilisce che l'imposta dovuta su tali pattuizioni non può essere superiore di quella prevista per il definitivo, confermando così la tesi, notarile e giurisprudenziale sulla natura unitaria della vicenda "preliminare-definitivo".
Secondo il Notariato, le modifiche dovrebbero contribuire, da un lato a ridurre il contenzioso sull'interpretazione della natura di acconto o di caparra delle somme versate al preliminare e, dall'altro, ad evitare che (come avveniva in passato) nei contratti preliminari relativi a cessioni non soggette ad IVA le parti non prevedano mai acconti, ma solo caparre, per evitare l'aliquota più elevata.