REDDITOMETRO COME SI IMPUTA L'INCREMENTO PATRIMONIALE PER QUINTI
29 APR 2016
Secondo la Corte di Cassazione è illegittima la prassi dell'amministrazione finanziaria che in presenza di accertamenti da redditometro, imputa le spese patrimoniali agli anni successivi.
La Suprema Corte con la sentenza n. 7147 del 12.4.2016 ha infatti stabilito che ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73, la spesa patrimoniale si presume sostenuta con redditi conseguiti, per quote costanti, nell'anno dell'effettuazione e nei quattro precedenti, con la conseguenza che non risulta corretta la prassi utilizzata dall'ufficio che imputa gli incrementi patrimoniali agli anni successivi partendo da quello accertato. Dice la Corte che l'ufficio deve accertare l'anno in cui la spesa si è concretizzata e poi imputare il quinto nelle annualità pregresse altrimenti si precluderebbe al contribuente la possibilità di di difesa circa i redditi posseduti negli anni successivi a quello accertato e verrebbe lesa la continuità dei periodi d'imposta.
La sentenza ritiene quindi illegittima la prassi utilizzata dall'ufficio di considerare gli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal 2009 in poi, ove è in vigore l'art. 38 del DPR 600/73 non prevede più la presunzione per quinti.
Segnaliamo che nello stesso senso si erano espresse la commissione tributaria Regionale di Roma con la sentenza del 22.6.2011 n. 456/1/11, la commissione tributaria provinciale di Novara 7.2.2012 n. 12/6/12 e commissione tributaria provinciale di Bergamo con la sentenza n. 115/2/13 del 10.06.2013.