RECESSO DEL SOCIO DI SOC DI PERSONE: E' ONERE DELLA SOCIETA' CALCOLARE IL VALORE DELLA QUOTA
06 MAR 2020
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4260/2020 conferma l’orientamento affermatosi con particolare riferimento all'ipotesi della morte del socio, ma estensibile a tutte le ipotesi in cui in una societa' di persone abbia luogo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, secondo cui "l'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una societa' di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in societa', e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della societa', di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si e' verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento”. In caso di recesso di un socio spetta, dunque, agli amministratori rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della societa', di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell'assolvimento dell'onere della societa' di provare il valore della quota. La Corte, infatti, specifica che quando il giudice è chiamato a determinare il valore della quota in via equitativa deve sempre muovere dal presupposto della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento.