RAVVEDIMENTO OPEROSO, LEGITTIMO SINO ALLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO
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RAVVEDIMENTO OPEROSO, LEGITTIMO SINO ALLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO

RAVVEDIMENTO OPEROSO, LEGITTIMO SINO ALLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO

26 GEN 2016
Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza n. 6195/6/15 del 25.11.2015 il ravvedimento operoso, sarebbe possibile sino alla notifica dell'atto impositivo e cioè anche successivamente all'avvio di accessi, ispezioni e verifiche (verifica già iniziata).
L’affermazione troverebbe fondamento nella L. 190/2014, che ha modificato l'art. 13 del D. Lgs. 472/97 e sarebbe anche confortata dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 19.2.2015, per la quale l’amministrazione finanziaria ha espressamente previsto l’applicazione retroattiva.
In sostanza la sentenza chiarisce che in pendenza di giudizio e di espresso disconoscimento del ravvedimento operoso, perché effettuato a seguito di accessi ispezioni e verifiche, l’ufficio deve accogliere la doglianza del contribuente e ricalcolare la sanzione in virtù ex art. 13 del D. Lgs. 472/97, nuova formulazione.
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