RAVVEDIMENTO OPEROSO: gli effetti della circolare 27/E sugli errati versamenti e l'obbligo di autotu
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RAVVEDIMENTO OPEROSO: gli effetti della circolare 27/E sugli errati versamenti e l'obbligo di autotu

10 AGO 2013
Saranno gli stessi uffici dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo a considerare valido il ravvedimento parziale effettuato dal contribuente che, in sede di sanatoria, non ha versato l'intero importo previsto. Più in generale, tutte le controversie pendenti dovranno essere abbandonate e questo potrà generare, in molti casi, un provvedimento di autotutela parziale con l'emissione, per esempio, di un nuovo avviso bonario contenente le sole somme dovute, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati, senza la maggiorazione dello 0,4%. Sono alcune conseguenze delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 2 agosto (si veda ItaliaOggi del 3 agosto). Il ravvedimento operoso parziale. L'amministrazione finanziaria prende in considerazione l'ipotesi del ravvedimento che non si è perfezionato per carenza di somme versate in occasione della sanatoria vuoi per l'imposta ma, più frequentemente, per l'errato calcolo di interessi o sanzioni. Sul punto, vale la pena di ricordare come la posizione della Corte di cassazione era molto rigida: si veda per esempio, la sentenza n. 12661 del 2012 nella quale si affermava l'inefficacia del ravvedimento sbagliato per pochi euro. In senso più razionale si è orientata la giurisprudenza di merito più recente (Ctr Lombardia n. 40/45/2013 del 5 marzo 2013) che aveva affermato la validità del ravvedimento operoso parziale e la debenza delle sanzioni nella misura ordinaria per la parte non sanata. Ora interviene la circolare dell'Agenzia delle entrate nella quale si fa il caso di un contribuente che, attraverso il ravvedimento, versi comunque una imposta inferiore a quella dovuta. Di fatto, l'esempio della circolare è quello del contribuente che deve 400, versa 100 alle scadenze ordinarie e altri 200 con il ravvedimento commisurando la sanzione ridotta sui 200 versati. L'Agenzia, ovviamente, dice che sui 100 che mancano sarà applicata la sanzione intera del 30%, fermo restando che, trattandosi di omessi versamenti, la sanzione intera è ridotta al 10% mediante l'avviso bonario (si vedano altri servizi nella pagina seguente). Più complesso, come dice l'Agenzia, è il caso di un contribuente che effettua un versamento a titolo di ravvedimento, è complessivamente inferiore a quanto dovuto per il perfezionamento dello stesso in relazione all'ammontare di interessi e/o sanzioni. È vero, infatti, che gli errori più frequenti in tema di ravvedimento non sono riferiti all'imposta, ma agli interessi e alle sanzioni. In questi casi secondo l'Agenzia il ravvedimento può considerarsi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. In ogni caso, è necessario indicare un importo a titolo di sanzione e, in attesa della predisposizione dell'adattamento dei programmi informatici, saranno gli uffici a provvedere a vagliare le posizioni in questione al fine di dare validità ai ravvedimenti parziali e a richiedere il residuo dovuto al fine del perfezionamento complessivo. Versamenti senza la maggiorazione dello 0,4%. Anche sui versamenti di imposta effettuati senza computare la maggiorazione dello 0,4% l'Agenzia considera il versamento validamente effettuato per la parte di imposta versata sanzionando quella che manca e che, in astratto, potrebbe essere anche solo la maggiorazione che non viene distinta nell'ambito del modello di pagamento F24. Posto che anche in questa ipotesi è possibile ovviamente effettuare il relativo ravvedimento nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 13 del dlgs n. 472 del 1997, gli orientamenti complessivi esposti dall'amministrazione finanziaria pongono fine a una serie di problematiche estremamente diffuse. Ciò comporterà, presumibilmente, la necessità di intervenire con una serie di provvedimenti di autotutela parziale con conseguente emissione di un nuovo avviso bonario. In tal senso, dovrebbe operare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del dlgs 462 del 1997 nella quale si dispone che i 30 giorni utili per il pagamento degli avvisi bonari con sanzioni ridotte decorrono dalla comunicazione definitiva con la quale, in autotutela, si rideterminano le somme dovute. Inoltre, laddove siano state già avviate le liti mediante il reclamo o il contenzioso avverso la cartella esattoriale, anche in tale sede dovrà operare la nuova indicazione con un unico limite: l'aver già corrisposto le sanzioni versate sulla comunicazione originaria.
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