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RAPPORTO OLAF GENERICO: NON E' SUFFICIENTE A FONDARE L'AVVISO DI ACCERTAM

RAPPORTO OLAF GENERICO: NON E' SUFFICIENTE A FONDARE L'AVVISO DI ACCERTAM

20 MAR 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4099/2024 è tornata ad affrontare la questione relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento doganale fondato sul rapporto Olaf. Nel caso affrontato la società aveva impugnato un avviso di accertamento e un correlato provvedimento di irrogazione di sanzioni con i quali l’Agenzia delle Dogane accertava che le merci importate, prodotti siderurgici, dichiarati di origine indiana, erano invece prodotti di provenienza cinese (RPC) in quanto a seguito di indagine OLAF riteneva che la merce non avesse subito trasformazione tale da conferire alla merce l'origine indiana. Conseguentemente l’Agenzia applicava il dazio antidumping nella misura del 71%. La Corte di Cassazione, dichiarava l’illegittimità dell’avviso di accertamento, in quanto dal report posto a fondamento dell’avviso “non emerge in alcun modo, però, quali siano la minuziosa attività̀ di raccolta dati e informazioni, di analisi e comparazione degli stessi (…), la approfondita disamina dei processi di lavorazione e dei materiali oggetto di indagine, nonché́ la composizione chimica, i gradi di specifica comparazione, misure e percentuali di tolleranza dei quali l'Agenzia fa cenno nell'atto di appello..” Proseguono i giudici che "pur dovendosi riconoscere ai reports O.L.A.F. una particolare attendibilità, derivante dalla funzione svolta, dal carattere pubblicistico della stessa, dalla specifica competenza nella materia verificata etc., è certo che le affermazioni contenute in tali atti debbono essere suffragate da elementi di prova specifici e non limitarsi alla mera asserzione dell'esistenza di un fatto, rinviando a informazioni e documenti non specificati e non allegati. Diversamente argomentando, si estenderebbe il carattere fidefaciente del quale sopra si è detto ben al di là dei limiti di cui all'art. 2700 c.c. e si attribuirebbe il valore di fonte di prova ad asserzioni non verificate e non verificabili".
Nel caso di specie, i giudici ritenevano che il rapporto Olaf non era sufficiente a sostenere la pretesa in quanto non menzionava le specifiche attività di analisi relative ai prodotti da cui sarebbe emersa con certezza la provenienza cinese degli stessi, bensì si limitava ad indicare le indagini di carattere statistico, report di dichiarazioni di terzi e valutazioni effettuate da terzi. 


cass-4099.2024.accert.doganale.rapporto.olaf.pdf
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