RAPPORTI TRA AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO INTEGRATIVO
21 NOV 2024
La Cassazione SS.UU. 21.11.2024 n. 30051, in riscontro all'ordinanza di rimessione n. 33665 dell'1.12.2023, si è espressa sull'autotutela sostitutiva, stabilendo che, la modifica di un atto impositivo sulla base della diversa valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla sua base non contrasta con la c.d. unicità dell'accertamento, considerato che si tratta pur sempre di un'unica azione accertatrice. Nella c.d. autotutela sostitutiva, che va esercitata entro i termini di decadenza, l'ente impositore, sulla base di una diversa valutazione degli elementi di diritto e di fatto a sua disposizione, annulla e sostituisce il proprio atto emendandolo di vizi formali (inclusa la motivazione) o anche sostanziali, potendo, se del caso, aumentare la pretesa richiesta al contribuente.
Invece, nell'accertamento integrativo, che deve del pari intervenire entro i termini di decadenza, viene emesso un ulteriore atto che si affianca al primo, che aumenta la pretesa e si basa sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.