RADDOPPIO DEI TERMINI NULLO SENZA L'ALLEGAZIONE DELLA DENUNZIA
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RADDOPPIO DEI TERMINI NULLO SENZA L'ALLEGAZIONE DELLA DENUNZIA

RADDOPPIO DEI TERMINI NULLO SENZA L'ALLEGAZIONE DELLA DENUNZIA

20 APR 2017

La Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 734/14/2017 ha negato il raddoppio dei termini di accertamento in assenza dell'allegazione della denuncia penale.
Ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2011, aveva ritenuto legittima la norma portante il raddoppio dei termini, purchè tali maggiori termini fossero giustificati dalla denunzia per uno dei reati previsti dal dlgs. 74/2000, con il conseguente obbligo di invio della notitia criminis ex art. 331 c.p.p..
Veniva quindi rinviata la valutazione dei presupposti della fondatezza della notizia criminis ai giudici di merito, i quali devono valutarne la strumentalità o la fondatezza giuridica.
Nel caso esaminato dai giudici il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento dell'anno 2006, stante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, contestando la mancata allegazione della denunzia e quindi facendo rilevare l'impossibilità per i Giudici di poter compiere il c.d. giudizio postumo.
L'assenza della notitia criminis nel fascicolo di causa è così divenuto l'elemento dirimente il giudizio o meglio l'obbligo di allegazione della denunzia, incombente sull'ufficio, è stato l'elemento determinante per la decisione stante l'impossibilità di poter compiere il giudizio postumo "... specifico obbligo di allegare all'accertamento la denuncia fondante la pretesa erariale, al fine di consentire il vaglio della sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, dei reati contestati, in virtù dei quali opera la riviviscenza del potere di accertamento».
Ricordiamo infatti che la legittimità delle norme sul raddoppio dei termini è subordinata al fatto che il giudice tributario, possa effettuare la c.d. prognosi postuma.

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