RADDOPPIO TERMINI (PENALE)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RADDOPPIO TERMINI (PENALE)

RADDOPPIO TERMINI (PENALE)

27 SETT 2016
La Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza del 19.9.2016 n. 20399/41/16) ha stabilito che, ai fini del raddoppio dei termini, per le violazioni penali, la denuncia va trasmessa entro i termini di decadenza ordinari, facendo salvi gli accertamenti notificati sino al 2.9.2015, ma solo relativamente alle situazioni in cui l'elemento penalmente rilevante è emerso a termini ordinari decaduti.
I giudici hanno inoltre fatto rilevare che le due norme (l'art. 2 co. 3 del DLgs. 128/2015 e l'art. 1 co. 132 della L. 208/2015) disciplinando la medesima materia, escludono il criterio di specialità, confermando che l'accertamento è nullo ogniqualvolta in cui la denuncia penale sia stata trasmessa oltre i termini ordinari di decadenza.
La sentenza ci da lo spunto per fare il punto della situazione proprio ripartendo dalla legge di stabilità del 2016 che ha  abrogato l'istituto del raddoppio dei termini di accertamento previsto per i rilievi fiscali con rilevanza penale.
ï‚·  fino al periodo d'imposta 2015, si applicano le vecchie regole che consentono ai verificatori, entro i termini ordinari di accertamento, di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria e ottenere il raddoppio dei termini di accertamento. In presenza di fattispecie penal-tributarie, gli uffici possono notificare i propri avvisi entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero in caso di dichiarazione omessa o nulla entro il decimo anno;
ï‚·  per i periodi d'imposta dal 2016, i nuovi avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Nei casi di omessa o nulla presentazione della dichiarazione, la notifica va effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. In tal modo, senza operare alcuna distinzione tra illeciti fiscali e quelli che integrano anche un'ipotesi di reato, il nostro legislatore ha stabilito gli stessi termini di decadenza dell'attività accertativa.
 
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