La
Commissione tributaria regionale della Lombardia con la
sentenza n. 6486/2017 depositata il 01.09.2017, torna ad occuparsi del
raddoppio dei termini in funzione della denuncia presentata oltre il termine ordinario di decadenza dell'accertamento .
Come è noto, la legge di Stabilità 2016, ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni comportanti l’obbligo di denunzia
a partire dal periodo di imposta 2016, introducendo un regime transitorio ove è stabilito che
per i periodi d’imposta sino al 2015 il raddoppio opera solo se la denunzia penale è presentata entro il termine ordinario di accertamento (commi 130-131-132 dell’articolo 1 della legge 208/2015).
La logica conseguenza è costituita dal fatto che è da
ritenersi implicitamente abrogata la previgente disciplina disposta dall’articolo 2 del Dlgs 128/2015, che rendeva salvi gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015.
Tale orientamento, seppure contrario a quello della Corte di legittimità, sta trovando supporto tra i Giudici di merito poichè parte dal condivisibile assunto che
la disposizione transitoria non è stata riproposta nella legge di Stabilità 2016, disposizione che consentente l’applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, solo se la
notitia criminis è stata presentata entro i termini ordinari di accertamento.
ctr-lombardia-3486-14-2017-raddoppio-penale-illegittimo.pdf