RADDOPPIO DEI TERMINI VALIDO SOLO SE LA DENUNCIA VIENE EFFETTUATA NEI TERMINI ORDINARI DI DECADENZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RADDOPPIO DEI TERMINI VALIDO SOLO SE LA DENUNCIA VIENE EFFETTUATA NEI TERMINI ORDINARI DI DECADENZA

RADDOPPIO DEI TERMINI VALIDO SOLO SE LA DENUNCIA VIENE EFFETTUATA NEI TERMINI ORDINARI DI DECADENZA

17 DIC 2017
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 6486/2017 depositata il 01.09.2017, torna ad occuparsi del raddoppio dei termini in funzione della denuncia presentata oltre il termine ordinario di decadenza dell'accertamento . 
Come è noto, la legge di Stabilità 2016, ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni comportanti l’obbligo di denunzia a partire dal periodo di imposta 2016, introducendo un regime transitorio ove è stabilito che per i periodi d’imposta sino al 2015 il raddoppio opera solo se la denunzia penale è presentata entro il termine ordinario di accertamento (commi 130-131-132 dell’articolo 1 della legge 208/2015).
La logica conseguenza è costituita dal fatto che è da ritenersi implicitamente abrogata la previgente disciplina disposta dall’articolo 2 del Dlgs 128/2015, che rendeva salvi gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015.
Tale orientamento, seppure contrario a quello della Corte di legittimità, sta trovando supporto tra i Giudici di merito poichè parte dal condivisibile assunto che la disposizione transitoria non è stata riproposta nella legge di Stabilità 2016, disposizione che consentente l’applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, solo se la notitia criminis è stata presentata entro i termini ordinari di accertamento.

ctr-lombardia-3486-14-2017-raddoppio-penale-illegittimo.pdf
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