RADDOPPIO DEI TERMINI, GLI ERMELLINI: SEMPRE NECESSARIO INOLTRO DENUNCIA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RADDOPPIO DEI TERMINI,  GLI ERMELLINI: SEMPRE NECESSARIO INOLTRO DENUNCIA

RADDOPPIO DEI TERMINI, GLI ERMELLINI: SEMPRE NECESSARIO INOLTRO DENUNCIA

22 MAG 2015
Commette il reato previsto dall’art. 361 c.p. il funzionario dell’Agenzia che, ricorrendone i presupposti, non presenta tempestivamente comunicazione di reato ex art. 331 c.p.p.. Tale omissione rende, altresì, inoperante il raddoppio dei termini di accertamento e, conseguentemente, illegittimo l’avviso di accertamento.
La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza depositata venerdì 15 maggio 2015 (Cass. Civ., sez. V, n. 9974, udienza del 1 aprile 2015), ha confermato, incidentalmente, come l’amministrazione finanziaria, per beneficiare del raddoppio dei termini, debba inoltrare “materialmente” denuncia ex art. 331 c.p.p..
Nel richiamare i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella oramai nota sentenza n.247/2011, gli ermellini sottolineano come “il pubblico ufficiale non può liberamente valutare se e quando presentare la denuncia ma deve presentarla prontamente, pena la commissione del reato previsto e punito dall'art. 361 cod. pen. per il caso di omissione o ritardo nella denuncia".  Peraltro, osservano ancora, “per completezza”, come l’art. 8, comma 2, della legge 23/2014 (Delega fiscale), “offre un ulteriore riscontro alla conclusione che la disciplina vigente sul raddoppio dei termini va intesa nel senso indicato dalla Corte costituzionale e sopra enunciato”, ovvero della necessità dell’inoltro materiale della denuncia per beneficiarie del raddoppio dei termini, “mirando la delega al Governo solo a introdurre limiti temporali più stringenti per l'operatività del termine raddoppiato”.
Sul punto si rammenta proprio come il decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile scorso, prevede che per beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento, l’amministrazione finanziaria debba presentare la denunzia di reato entro il termine ordinario di decadenza, senza richiedere ulteriori condizioni. La delega, quindi, interviene esclusivamente sulla tempistica, non sui presupposti. Ne consegue, gioco forza, che anche in assenza della delega,  l’Ufficio per beneficiare del raddoppio dei termini deve presentare materialmente la denunzia di reato.
 
Peraltro si sottolinea come il legislatore nella legge delega per la riforma fiscale, abbia recepito  la più che prevalente giurisprudenza di merito che di fatto ha accolto il principio sopra esposto: presupposto per il raddoppio dei termini è l’esistenza di una comunicazione di reato, effettuata prima dello spirare del termine di decadenza per l’accertamento tributario.[1]
Per tutte le considerazioni  che precedono, anche senza tener conto della riforma fiscale, la mancata presentazione della notizia di reato rende inoperante il raddoppio dei termini di accertamento, con la conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento notificato oltre il termine ordinario di decadenza.

[1] La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 382/2014 ha stabilito che “qualora la notizia di un reato che comporta l’obbligo di denuncia e per il quale è previsto il raddoppio del termini emerga in un momento successivo allo spirare del termine ordinario di accertamento, l’Amministrazione Finanziaria non  può usufruire del raddoppio dei termini;
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con le sentenze 639/02/2014 e  641/02/2014, ha ribadita la necessità che la denuncia venga inoltrata alla Procura della Repubblica prima della scadenza ordinaria del tempo utile.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria con la sentenza 237/1/11, ha stabilito che se il reato tributario è prescritto,  l’amministrazione finanziaria non può usufruire del raddoppio dei termini per procedere all’accertamento;
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con la sentenza n. 41/12, ha ribadito tale orientamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, sentenza n. 152/2013, ha stabilito che la commissione di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia, viene meno quando il relativo reato risulti già prescritto.
Commissione Tributaria Provinciale di Varese sentenza n. 61/2013;
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia sentenza n. 115/2012.
Cass.-civ.-sez.-v-15-maggio-2015-n.-9974.pdf

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